Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23219 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/10/2017), n. 23219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20454-2016 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, F.G., F.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15373/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Angelo Ficco, in relazione ad un sinistro stradale che aveva visto coinvolti l’autovettura dell’attore e il motoveicolo condotto da F.D.: ritenute inattendibili le dichiarazioni rese dai testi indicati da entrambe le parti e considerate decisive le dichiarazioni rese dal F. agli agenti della polizia municipale, nell’immediatezza del fatto, il Tribunale ha ritenuto che il sinistro fosse imputabile ad esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura, “il quale, prima di iniziare la manovra di svolta a destra, previamente non si assicurò di poter effettuare la manovra senza arrecare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (…) e, segnatamente, del motoveicolo che, tenendo la propria destra, sopraggiungeva da tergo”;
ha proposto ricorso per cassazione il F., affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., “con riferimento all’erronea valutazione ed interpretazione della documentazione posta a fondamento della decisione”, ossia al verbale della polizia municipale riportante le dichiarazioni rese dal F.; col secondo motivo, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246,115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta incapacità a testimoniare o inattendibilità del teste D.D.;
entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e n. 11892/2016 e, inoltre, le censure sono volte a sollecitare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro e un diverso apprezzamento di merito circa le condotte dei due conducenti, nonchè a sindacare la valutazione di inattendibilità di un teste, che non è censurabile se – come nel caso – congruamente (seppur sinteticamente) motivata;
in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017