Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23218 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13992-2010 proposto da:

SOCIETA’ PER AZIONI FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI (OMISSIS) in

persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PEZZANA 27, presso lo studio dell’avvocato BALTA RENATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO PIERLUIGI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI

CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMBRASSA DAVIDE, giusta procura alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’11.2.2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’11.2 – 29.3.2010 la Corte d’Appello di Torino ha condannato la Ferrero Attilio Costruzioni spa al pagamento in favore del lavoratore dipendente M.T. di quanto dovutogli a titolo di indennità di trasferta;

avverso tale sentenza la Ferrero Attilio Costruzioni spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

M.T. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte detta ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza sul rilievo che, nel decreto di fissazione dell’udienza di discussione del gravame, l’indicazione del giorno non era “particolarmente chiaro e leggibile quanto al segno grafico indicante il numero del mese”, ciò aveva determinato ta mancata costituzione a gennaio 2010 e l’assenza del difensore all’udienza di discussione;

2.1 secondo l’orientamento di questa Corte, l’ilieggibilità della data dell’udienza di discussione nel decreto di fissazione, emanato dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 435 c.p.c., non integra un’ipotesi di nullità del ricorso ove il convenuto possa, con un minimo di diligenza e buon senso, superare l’incertezza, così da poter individuare la data esatta di comparizione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4545/2009; 6107/2006);

la ricorrente pur riconoscendo la non particolare chiarezza e leggibilità della data d’udienza indicata nel decreto di fissazione, non deduce la sussistenza di ragioni tali da escludere la possibilità che i dubbi insorti al riguardo potessero essere fugati, con un minimo di diligenza, mediante l’acquisizione delle opportune informazioni presso la cancelleria della Corte territoriale; il motivo è dunque manifestamente infondato;

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza su rilievo che non le era stato comunicato il provvedimento, del 25 – 26.1.2010, di fissazione della nuova udienza di discussione all’11 febbraio dello stesso anno;

3.1 anche questo motivo è manifestamente infondato, poichè, secondo l’orientamento di questa Corte e con riferimento al disposto degli artt. 82 e 115 disp. att. c.p.c., il provvedimento con il quale viene disposto d’ufficio lo spostamento dell’udienza di discussione, salvo che sia disposto un rinvio per l’udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa, deve essere comunicato alle parti costituite (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3801/1999; 236/1998; 11582/1993), nel mentre, nel caso che ne occupa, la parte odierna ricorrente non si era costituita in giudizio;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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