Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23217 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13976-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrnte –
avverso la sentenza n. 33/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
20.1.2010, depositata il 8/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta alla
relazione.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 20.1 – 8.2.2010 la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a favore di C.F. i benefici pensionistici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, così come modificato dalla L. n. 271 del 1993, disattendendo il motivo di gravame svolto dall’Inps circa l’applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47;
avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo;
C.F. ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con l’unico motivo l’Inps denuncia la nullità della sentenza per non essere stato esaminato e deciso il primo mezzo di gravame, concernente la pretesa infondatezza dell’esposizione all’amianto per il periodo 31.12.1992 – 31.12.1993;
3. il motivo appare manifestamente fondato, poichè la sentenza d’appello non ha minimamente trattato la suddetta doglianza;
4. il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011