Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23217 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13566-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASTELFIDARDO, 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BEATRICE

SURACE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTO PIRROTTINA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE coop. a r.l. P.IVA (OMISSIS) in

qualità di cessionaria giusto atto di scissione del 24/04/2011 del

portafoglio assicurativo della DUOMO UNIONE assicurazioni S.P.A., in

persona del delegato alla rappresentanza e firma sociale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo

studio degli avvocati FEDERICO MARIA CORBO’ e FILIPPO MARIA CORBO’,

che la rappresentano e difendono.

– controricorrente –

e contro

M.M., G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/05/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da P.F. nei confronti di G.R. e M.M. e della compagnia assicurativa Unione Assicurazioni s.p.a. (oggi Cattolica Assicurazione), in accoglimento dell’appello incidentale proposto da quest’ultima, ha dichiarato il concorso di colpa pari misura dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;

che il P. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza per quattro motivi;

che la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. (succeduta nel diritto controverso) ha resistito con controricorso; che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto:

– il primo motivo concerne la valutazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali e il secondo motivo l’esistenza di circostanze di fatto idonee a superare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ.: sono entrambe doglianze relative alla ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro, il cui accertamento è rimesso in via esclusiva al giudice di merito;

il terzo motivo concerne il danno morale ex art. 2059 cod. civ., del quale il ricorrente lamenta la denegata liquidazione: in realtà la sentenza impugnata motiva ampiamente sul carattere omnicomprensivo del risarcimento, talchè il danno morale deve intendersi – non già denegato, bensì – già compreso nella liquidazione giudiziale;

con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’assenza di motivazione, ma la motivazione della sentenza impugnata è certamente al di sopra del “minimo costituzionale” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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