Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23216 del 15/11/2016

Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 15/11/2016), n.23216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16970/2014 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MUNGO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP A RL, in persona del

procuratore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato

PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in cale al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE GIA’ COMUNE DI ROMA, CO DI MAR SRL;

– intimati –

nonchè da:

ROMA CAPITALE GIA’ COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura

speciale al margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

nonchè da:

CO DI MAR SRL, in persona dell’Amministratore Unico Sig.

D.M.V.D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA SS. APOSTOLI

81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO DI MATTIA

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE GIA’ COMUNE DI ROMA, SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONI

COOP A RL, S.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1248/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato STEFANO MUNGO;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito l’Avvocato VINCENZO DI MARTINO;

udito l’Avvocato GIANCARLO DE MATTIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 25 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da S.L. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7 maggio 2013, nei confronti di Roma Capitale, oltre che nei confronti della società CO.DI.MAR. srl, chiamata dal comune quale appaltatore dei lavori di manutenzione della strada, nonchè nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione, chiamata da quest’ultima come assicuratrice della responsabilità civile.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata dalla S. per il risarcimento dei danni alla persona, riportati in occasione di un sinistro verificatosi alle ore 7,30 del (OMISSIS), quando, mentre percorreva la (OMISSIS) alla guida del proprio ciclomotore, era caduta a causa della presenza sulla carreggiata di una ruota completa di cerchione, abbandonata sulla sede stradale.

2.- Decidendo sull’appello principale della S., la Corte d’Appello, pur confermando la decisione, ha corretto la motivazione ed ha reputato che l’evento dannoso fosse esclusivamente ascrivibile alla condotta di guida imprudente della conducente del ciclomotore. Rigettato perciò l’appello principale, dichiarato inammissibile l’appello incidentale condizionato di Roma Capitale ed assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da CO.DI.MAR, ha compensato tra tutte le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza S.L. propone ricorso principale con tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l., la CO.DI.MAR. Srl e Roma Capitale.

Queste ultime due resistenti propongono ricorsi incidentali condizionati.

Roma Capitale e la Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., con motivazione contraddittoria sul punto.

La ricorrente assume di avere assolto all’onere probatorio su di lei incombente, mentre l’ente convenuto non avrebbe provato di avere effettuato una diligente sorveglianza sulla strada. Contesta l’individuazione della causa esclusiva dell’evento nella propria imprudente condotta di guida, considerate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l’incidente, nonchè considerate le caratteristiche del ciclomotore, dell’ostacolo sulla carreggiata e del traffico, ed ancora le condizioni personali della conducente, sulle quali si intrattiene, anche “riesaminando la motivazione posta a fondamento della decisione”, come si legge in ricorso (pagg. 19-21).

1.1.- Col secondo e terzo motivo, unitariamente illustrati, si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S.”.

La ricorrente sostiene che il comportamento imprudente della vittima di un sinistro potrebbe limitare la responsabilità del custode ma non escluderla totalmente come deciso dalla Corte d’appello di Roma.

Contesta nel merito il giudizio circa la colpa ascritta dal giudice per la violazione dell’art. 141 C.d.S., facendo rilevare che i vigili urbani intervenuti sul posto subito dopo l’incidente non elevarono alcuna contravvenzione e che la norma non sarebbe stata applicabile nel caso di specie perchè il campo di visibilità della ricorrente sarebbe stato limitato e comunque la presenza dell’ostacolo costituito da una ruota di scorta sulla sede stradale non sarebbe stata prevedibile.

2.- I motivi – che vanno esaminati congiuntamente – non meritano di essere accolti.

Sono infondate le censure di violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., poichè è oramai orientamento consolidato quello per il quale, in relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso (così già Cass. n. 15383/06, n. 15779/06, nonchè, tra le tante, Cass. n. 5669/10 e Cass. n. 999/14).

3.- Ogni altra censura è inammissibile, considerato che la ricostruzione della condotta del danneggiato e la valutazione della stessa quale caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. già Cass. n. 6753/04).

Peraltro, in merito ai vizi di motivazione, va tenuto conto della modifica apportata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 febbraio 2014), che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, mentre non è più censurabile il vizio di contraddittoria od insufficiente motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14 e, da ultimo, Cass. ord. n. 13928/15).

Nel caso di specie, il giudice d’appello ha motivato in merito a tutti i fatti che la ricorrente reputa decisivi, sicchè non ne è consentito un nuovo esame nè la motivazione appare affetta da quell’insanabile contrasto logico che potrebbe comportarne il vizio di apparenza o totale mancanza.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato.

Restano assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e Roma Capitale e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (che, essendo stato il giudizio introdotto in data precedente il 4 luglio 2009 è quello vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 e succ. mod.), per compensare le spese tra tutte le altre parti, nei rapporti con la ricorrente principale, perchè estranea alle chiamate in causa; nei rapporti tra Roma Capitale e la società da questa chiamata, nonchè tra quest’ultima e la propria compagnia di assicurazione della responsabilità civile, tenuto conto delle ragioni della decisione, che hanno determinato l’assorbimento delle questioni controverse tra queste parti.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Roma Capitale, nell’importo complessivo di Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese tra tutte le altre parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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