Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23216 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13754-2010 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE G. MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA

GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RENZETTI UMBERTO, giusta

mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15.10.09, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giulio Cimaglia (per delega avv.

Umberto Renzetti) che si riporta alla relazione;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15.10.2009 – 16.2.2010 la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il gravame proposto da G. C. nei confronti dell’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile;

la Corte territoriale ha inoltre condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado, secondo il criterio della soccombenza;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale G. C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, dolendosi dell’avvenuta condanna alla rifusione delle spese pur nella asserita ricorrenza delle condizioni di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

L’Inps ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. la ricorrente deduce che il primo Giudice aveva compensato integralmente le spese processuali “attesa la posizione reddituale di parte attrice”, la quale, infatti, sempre secondo quanto dedotto, aveva reso nel ricorso introduttivo di primo grado la dovuta dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, e prodotto documentazione attestante la propria posizione reddituale (pari ad Euro 6.550,00) per l’anno d’imposta 2007;

3. la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha ivi riprodotto il contenuto della surricordata dichiarazione, nè quello della documentazione reddituale a cui ha fatto riferimento;

la compensazione delle spese disposta in prime cure, nei termini anzidetti, non è d’altra parte dimostrativa dell’avvenuta osservanza degli adempimenti stabiliti dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (“L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”) il motivo di ricorso non può dunque trovare accoglimento;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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