Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23216 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11971-2016 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MASCI, CONCETTA

ROBERTA MASCI;

– ricorrente –

contro

P.S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 633/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 05/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letti il ricorso e la memoria difensiva;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Guardiagrele che, accogliendo la domanda proposta da P.S.R. nei confronti del fratello D. (rimborso pro quota delle spese sostenute per il funerale del padre), aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo (che opponeva in compensazione alcuni pretesi crediti).

Contro tale decisione P.D. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi ed ha successivamente depositato memorie. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

L’oggetto del contendere è oggi limitato alla sola domanda riconvenzionale proposta da P.D., poichè solo questa è stata devoluta al giudice d’appello.

Tale domanda (che il giudice di pace aveva rigettato perchè ritenuta non connessa) è stata rigettata dal giudice d’appello sulla base dei seguenti motivi:

– le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in data successiva (3.11.2005) alla pretesa appropriazione, da parte di S.R., di un assegno (20.1.2005);

– quanto ai beni mobili, questi sono indicati in modo talmente generico da non dar luogo a crediti liquidi ed esigibili;

– quanto all’autocarro del ‘74, perchè questo è senza valore.

Con il primo motivo si censura la decisione del tribunale nella parte in cui ha dichiarato insussistenti i presupposti per la compensazione, perchè relativa al valore di beni mobili ereditari neppure stimati; il ricorrente sostiene che, trattandosi di domanda riconvenzionale e non di eccezione, l’art. 1243 cod. civ. dovrebbe essere interpretato in modo più ampio. Il motivo è inammissibile, in quanto – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – il giudice d’appello ha trattato la domanda riconvenzionale, esaminandola e rigettandola nel merito.

Il secondo motivo contiene un’ampia digressione sulla divisione ereditaria, ma, andando al dunque, si risolve solo nella deduzione di elementi di fatto (somme che sarebbero scomparse da un conto corrente ed altro). Si tratta, quindi, di censure di merito, non proponibili in questa sede. Il terzo motivo si riferisce al capo della sentenza impugnata che stima di nessun valore un autocarro del ‘74. Il ricorrente sostiene si sofferma sulla valenza probatoria del valore indicato dal certificato del PRA, ma – anche in questo caso – si tratta di deduzioni di merito che non integrano alcun vizio di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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