Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23215 del 20/08/2021
Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8330/2019 proposto da:
G.S.C.M., avvocato Di Maggio Antonia;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 da Dot. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che G.S.C.M., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza in epigrafe di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che il tribunale ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto del richiedente, pur se verosimile, non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che i due motivi di ricorso sono inammissibili, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’insussistenza sia di rischi di danno grave ai fini della protezione sussidiaria (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14), esclusi sulla base di plurime fonti informative, indicate in sentenza, sulle condizioni di sicurezza del paese, sia di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, in presenza della motivata mancanza di rischi gravi per la tutela dei diritti umani, cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021