Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23215 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 15/11/2016), n.23215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10185/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO IMPOSIMATO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA TURRIMANNA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

nonchè da:

COOPERATIVA EDILIZIA TURRIMANNA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

suo liquidatore Ing. A.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FILANGERI, 4, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

CHELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

COCO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente Incidentale –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO IMPOSIMATO giusta procura

in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 617/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato LUCILLA FORTE per delega non scritta;

udito l’Avvocato STEFANO COCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- A.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, la Cooperativa Turrimanna s.r.l., della quale era stato socio e presidente, e dalla quale era stato escluso con Delib. 10 ottobre 1991, chiedendone la condanna alla liquidazione della quota sociale ed alla restituzione delle somme corrisposte.

La Cooperativa si costituì in giudizio e resistette alla domanda dell’attore, richiamando l’art. 13 dello statuto, che limitava il rimborso a quanto effettivamente versato, e deducendo che l’attore talvolta non aveva corrisposto i conferimenti di sua pertinenza. Svolse inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di somme delle quali assumeva che l’attore si fosse indebitamente appropriato nella sua qualità di presidente, nonchè per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da quest’ultimo per avere affidato ad un professionista, arch. P., l’incarico di progettazione e direzione di alcuni lavori, senza fissare, nel contratto, il compenso nella misura deliberata dall’assemblea, tanto che l’architetto aveva richiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle proprie prestazioni secondo tariffa e la cooperativa si era dovuta difendere nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo e rivolgere ad altro professionista, in sostituzione dell’architetto, cui frattanto era stato revocato l’incarico, sostenendo costi aggiuntivi. Eccepì, infine, la compensazione tra le somme oggetto della domanda riconvenzionale e quanto eventualmente dovuto per la liquidazione della quota sociale.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarò che l’ A. aveva conferito alla Cooperativa la somma di Euro 24.116,18. Con sentenza definitiva del 18 gennaio 2011 dichiarò che la Cooperativa era tenuta alla liquidazione della quota sociale in favore dell’attore nella misura di Euro 7.254,48 e dichiarò l’attore tenuto, a sua volta, a restituire la somma di cui si era indebitamente appropriato (come da sentenza penale di condanna), determinata in Euro 16.374,78, nonchè a risarcire i danni nell’importo di Euro 15.991,67, oltre accessori; compensò il credito della convenuta fino alla concorrenza del credito vantato dall’attore e condannò quest’ultimo al pagamento della differenza, da calcolarsi avuto riguardo al momento di pubblicazione della sentenza. Compensò per un terzo le spese di causa, ponendo le rimanenti a carico dell’ A..

2.- Quest’ultimo propose appello principale e la Cooperativa appello incidentale.

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 30 settembre 2013, ha accolto parzialmente l’appello principale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tenuta la Cooperativa alla liquidazione in favore dell’ A. della quota di partecipazione sociale nella misura di Euro 23.643,69, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; ha rigettato l’appello incidentale; ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale; ha compensato per metà le spese dei due gradi di giudizio, condannando l’ A. al pagamento della restante metà.

3.- Avverso la sentenza A.A. propone ricorso principale con cinque motivi.

La Turrimanna – Soc. Coop. Edilizia a r.l. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi. L’ A. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.- Il ricorso principale contiene, subito dopo l’epigrafe, l’elencazione dei seguenti “motivi del ricorso”:

“1) Mancata valutazione di prove legali, scritture private e contabili, inconfutabili e fondamentali alla piena comprensione dei fatti, delle ragioni Attoree e dell’infondatezza delle eccezioni della convenuta;

2) conseguente violazione delle norme di diritto garantite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo di cui all’art. 6 sull’obbligo della valutazione delle prove a difesa, sullo stesso piano di quelle d’accusa e all’equità di giudizio, cui l’Italia è obbligata in forza dei trattati sottoscritti;

3) violazione degli artt. 2, 3, 10, 24 e 111 Cost., che impongono tassativamente che la giurisprudenza italiana si uniformi al rispetto delle norme europee, così come le intende la CEDU, vietando altresì ogni diversa interpretazione di esse.

4) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio;

5) per nullità della sentenza per quella parte che manca l’esame delle prove ritualmente prodotte in giudizio”.

Seguono l’esposizione delle vicende del processo penale nel quale è stato imputato l’odierno ricorrente, conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato; la critica alla sentenza di primo grado del presente giudizio; infine, le censure alla sentenza di secondo grado, ordinate per questioni di fatto (indicate con i numeri da 1 a 7), sulle quali la Corte di Appello di Cagliari, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel valutare le prove, confermando la sentenza del Tribunale di Oristano quanto all’accoglimento della domanda riconvenzionale della Cooperativa.

2.- Il ricorso, così predisposto, presenta diversi profili di inammissibilità.

Quanto alla forma, risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 4, poichè i motivi indicano solo in parte le norme di diritto su cui si fondano; mancano di specificità e di pertinenza rispetto alla decisione impugnata; sono enunciati con l’elencazione di cui sopra e seguiti da un’unica illustrazione che accomuna, infine, tutte le censure in una critica generica e generalizzata all’operato dei giudicanti, in sede penale e civile.

Quanto al merito, detta illustrazione si sostanzia nella richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, rispetto ai quali il ricorrente si limita a riproporre proprie versioni ed interpretazioni, già disattese dal giudice di merito.

2.1.- Per di più, il motivo quarto, nell’epigrafe, e l’illustrazione, nel suo insieme, non tengono conto della modifica apportata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 10, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 30 settembre 2013.

La sentenza risulta aver esaminato tutti i fatti ritenuti decisivi dal ricorrente e comunque contiene una motivazione non censurabile, nè censurata, ai sensi della norma suddetta.

Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile.

RICORSO INCIDENTALE.

3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2511, 2529 c.c. e art. 13 Statuto Cooperativa riguardo alla determinazione della quota di partecipazione da liquidare all’attore”.

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la somma dividenda, ai fini del calcolo della valore della quota da liquidare al socio escluso, andasse ripartita tra i quindici soci (tra cui l’ A.) che erano stati assegnatari di alloggi della cooperativa edilizia, piuttosto che tra tutti e sessanta i soci (includendo, oltre agli assegnatari, quarantacinque riservisti), come aveva invece ritenuto il giudice di primo grado. A supporto di questa tesi si fa rinvio ad una “osservazione” svolta dal C.T.U. sulla “posizione paritaria di tutti i soci”; all’art. 13 dello statuto sociale; alla giurisprudenza di questa Corte compendiata nel precedente n. 2612 del 7 febbraio 2007.

3.1.- Il motivo è infondato.

Il principio giuridico da applicare è proprio quello richiamato dalla ricorrente incidentale, secondo cui in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (così da ultimo, Cass. n. 13641/13, nonchè Cass. n. 16304/09, 9393/04, n. 15550/00).

Il medesimo principio è stato affermato anche nel precedente di cui a Cass. n. 2612/2007 impropriamente richiamato in ricorso a sostegno della tesi della Cooperativa.

La sentenza da ultimo citata dà rilevanza alla distinzione che va fatta, in concreto, in sede di determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, nella lettura del bilancio d’esercizio, tra i valori contabili riguardanti il socio in quanto tale e quelli interessanti il socio in quanto assegnatario dell’alloggio. Trattasi di distinzione fondamentale poichè, per le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, egli riveste la posizione di creditore verso la cooperativa, che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate a quel titolo (sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto). Invece, il valore a cui liquidare la quota del socio uscente è ancorato dall’art. 2529 c.c. (nel testo – applicabile nel caso di specie, in cui trattasi di scioglimento verificatosi nel 1991 -anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6) ai valori di bilancio così come approvato in assemblea dai soci e poi depositato presso il registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2423 c.c. (cfr. Cass. n. 17558/06).

3.2.- La Corte d’appello di Cagliari, in diritto, ha deciso richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità di cui si è fin qui detto ed, in fatto, ha accertato che gli importi corrisposti dall’ A. alla Cooperativa erano relativi sia ai conferimenti che alla “prenotazione e realizzazione degli alloggi”. Perciò, proprio in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha riformato la sentenza del Tribunale che non aveva distinto le somme versate a quest’ultimo titolo, imputando le stesse erroneamente a conferimento. Conseguentemente, ha disposto la restituzione di tutto quanto ha accertato essere stato versato dall’ A. per la costruzione delle unità abitative, ripartendo tra i quindici soci assegnatari l’importo complessivamente risultante dalla contabilità sociale.

L’accertamento di fatto concernente l’ammontare di quanto corrisposto dall’ A. (in aggiunta alla quota sociale) a titolo di anticipo necessario per le costruzioni, quindi in forza del rapporto di scambio, è censurato dalla ricorrente incidentale, richiamando le osservazioni del consulente tecnico d’ufficio. Queste tuttavia sono state disattese dalla Corte d’appello con argomentazioni che si sottraggono alla censura.

Ed invero, la consulenza tecnica d’ufficio è stata basata sui dati contabili della Cooperativa, ai quali il giudice di merito ha avuto accesso diretto, e dal cui esame ha motivatamente tratto la conclusione che – contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u. – le somme iscritte come “anticipazioni” fossero da imputare ai soli soci assegnatari, che avevano contribuito, per gli importi rilevanti ivi indicati (pari a Lire 859.874.149, come indicato in ricorso), agli anticipi necessari per l’edificazione degli alloggi – mentre l’importo versato per il rapporto sociale era stato soltanto di Lire 500.000 per ciascuno socio, assegnatario e riservista (di cui Lire 150.000 per contributo spese generali e Lire 350.000 per capitale sociale, come precisato in sentenza).

Priva di decisività è inoltre la circostanza, riferita dal c.t.u., che vi sarebbe stata una “posizione paritaria” tra tutti i soci, assegnatari e riservisti, desunta dal fatto che in un’occasione l’assemblea ordinaria aveva deliberato la copertura di perdite di bilancio con l’utilizzo del “conto c/anticipazioni.

Infatti, per un verso, la giurisprudenza su richiamata evidenzia la rilevanza da attribuire al titolo per il quale le somme vengono corrisposte dal singolo socio ed iscritte in bilancio, ed a questo titolo ha fatto riferimento il giudice d’appello; per altro verso, l’utilizzazione di parte delle somme per scopi diversi dalla realizzazione degli alloggi, specificamente per scopi sociali, altro non sta a significare, ove consentita personalmente dai soci assegnatari, che questi abbiano in parte rinunciato al proprio credito di restituzione (fondato sul rapporto di scambio): solo a seguito di questa sostanziale rinuncia le somme, pur non formalmente transitate in apposita e diversa voce di bilancio, potrebbero essere state utilizzate per il ripianamento delle perdite, sostanzialmente come versamenti a c.d. fondo perduto da parte dei soci assegnatari. Pertanto, è corretta la sentenza che ha del tutto trascurato il fatto evidenziato dal c.t.u. ed ha, invece, basato il proprio accertamento sulle risultanze contabili atte a dimostrare gli importi e la natura dei versamenti effettuati dai soci assegnatari.

3.3.- Infondato è, infine, il riferimento fatto dalla Cooperativa all’art. 13 dello statuto della società cooperativa, almeno così come riportato ed inteso dalla ricorrente incidentale, cioè come volto a limitare l’ammontare delle restituzioni al socio alle somme effettivamente versate.

In punto di fatto, è certo che l’ A. non abbia avuto in restituzione più di quanto corrisposto, a titolo di quota sociale e di anticipazioni per costruzione alloggi, essendo passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha accertato l’ammontare di questi versamenti, in misura pari (anzi, di poco superiore) a quanto liquidato dalla Corte d’appello.

Il primo motivo del ricorso incidentale va perciò rigettato.

4.- Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al contenzioso avuto con l’Arch. P. riguardo al mancato riconoscimento degli ulteriori danni subiti dalla Cooperativa in conseguenza della causa sostenuta e della nomina di altro tecnico per la realizzazione delle villette.

Sotto un primo aspetto, la ricorrente lamenta che il giudice non avrebbe considerato che anche la causa di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata gestita interamente dall’ A., tanto è vero che gli altri soci, se avessero conosciuto la reale situazione dei rapporti con l’arch. P., non l’avrebbero nemmeno intrapresa.

Sotto un secondo aspetto, la Cooperativa sostiene che il giudice non avrebbe considerato che, una volta revocato l’incarico all’arch. P., anche per la direzione dei lavori, per quest’ultima prestazione era stato necessario dare incarico ad un altro tecnico, con ulteriore esborso a carico della Cooperativa, come sarebbe dimostrato dalla documentazione prodotta in appello all’udienza del 12 marzo 2012, richiamata ed illustrata nel ricorso.

4.1.- Il motivo è inammissibile per entrambe le censure.

Quanto al primo aspetto, la condotta processuale e gli interessi della Cooperativa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, così come le ragioni della soccombenza, sono stati valutati dal giudice di merito, sicchè ne è precluso qualsivoglia nuovo esame, dato il disposto del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

4.2.- Quanto al secondo aspetto, la domanda della Cooperativa di rimborso, a titolo risarcitorio, dei compensi pagati ad altro professionista chiamato a sostituire l’arch. P., è stata giudicata priva di riscontro probatorio; la Corte d’appello ha dato atto della riserva fatta dalla Cooperativa di produrre la documentazione contabile che avrebbe comprovato l’assunto difensivo, ma ha concluso affermando che “tali documenti non risultano prodotti”.

L’esposizione del motivo non chiarisce se la documentazione di cui si dice in ricorso fosse quella della quale era stata riservata la produzione e/o fosse documentazione, in tutto o in parte, esaminata dal giudice e ritenuta insufficiente. Nell’uno e nell’altro caso, la censura è inammissibile.

Nella prima eventualità, la ricorrente avrebbe dovuto censurare l'(asserito) errore della Corte d’appello nel ritenere inutilizzabile od omessa una produzione che invece la ricorrente assume essere stata fatta regolarmente: la censura non può essere ricondotta al vizio del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (che, peraltro, non può più riguardare l’omesso esame di una prova documentale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14); piuttosto, avrebbe dovuto essere dedotta, dinanzi a questa Corte, come error in procedendo (se si fosse contestata la valutazione di inutilizzabilità) ovvero, dinanzi alla Corte d’appello, come errore revocatorio (se si fosse contestato l’errore percettivo nella lettura del fascicolo di parte).

Nell’eventualità in cui la prova documentale su cui si fonda il ricorso sia già stata valutata, in tutto o in parte, dal giudice, e reputata non idonea a supportare le ragioni della Cooperativa, non ne sarebbe consentito un nuovo esame.

In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.

La soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo al fatto che i ricorsi sono stati notificati dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, per quanto di rispettiva competenza, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA