Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23215 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13437-2010 proposto da:

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PATTERI ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA, PREDEN SERGIO, RICCI

MAURO, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8882/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.11.09, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Pronunciando sull’impugnazione proposta da G.B. nei confronti dell’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia nella misura corrispondente ad un’anzianità contributiva di 35 anni, giusta quanto statuito dalla L. n. 11 del 1996, art. 4 la Corte d’Appello di Roma, all’udienza del 18.11.2009, dette lettura del dispositivo, con il quale respinse l’appello e condannò l’Istituto appellato al pagamento delle spese del grado;

nella sentenza, depositata il 25.2.2010, venne trascritto un dispositivo di diverso contenuto: “Dichiara il diritto di G. B. alla riliquidazione della pensione (OMISSIS) di cui è titolare sulla base di un’anzianità di 35 anni di contribuzione e, per l’effetto, condanna l’Inps al pagamento delle relative differenze dalla data di decorrenza del trattamento e di quelle maturande, con interessi dalle singole scadenze al saldo; condanna altresì l’Inps al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al procedimento di primo grado, in complessivi Euro 1.230,20 – di cui 580,03 per onorari – ed in complessivi Euro 1.152,00 – di cui 544,00 per onorari – quanto al presente procedimento, da distrarre ai difensori antistatari dell’appellante”, nella motivazione vennero diffusamente spiegate le ragioni per le quali era stata decisa la riforma della sentenza di prime cure nei termini indicati nel dispositivo trascritto in calce;

venne anche precisato che “Poichè il dispositivo pronunciato in udienza è frutto di evidente errore materiale, se ne dispone la correzione nei termini che seguono”, avverso l’anzidetta pronuncia della Corte territoriale G.B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione;

l’Inps ha depositato procura;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest’ultima, giacchè, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1369/2004;

11668/2008);

sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22661/2007; 29490/2008; 8894/2010); l’insanabilità tra dispositivo e motivazione deve peraltro escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11020/2007; 18090/2007);

3. nel caso di specie, in applicazione di tali principi, deve ritenersi che:

ai fini di valutare la coerenza tra dispositivo e motivazione, il raffronto va effettuato fra quest’ultima e il dispositivo letto in udienza;

il contrasto esistente è insanabile, poichè la motivazione è volta a sostenere le ragioni dell’appellante, con conseguente accoglimento dell’impugnazione svolta, che viceversa il dispositivo letto in udienza respinge;

deve pertanto escludersi la possibilità di emendare il contrasto mediante la procedura di correzione degli errori materiali;

va ritenuta la nullità della sentenza impugnata;

4. il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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