Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23214 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3271-2009 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO

UMBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERI

PIERO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCHI ROSALDA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50118/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

16.7.07, depositata il 27/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – A.M. impugna la su indicata sentenza che rigettava la sua opposizione al verbale di contestazione della Polizia municipale di Roma, notificato a mezzo servizio postale, per la violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 1 e 14, avvenuta il 23 agosto 2005 per aver fatto accesso il veicolo di cui era proprietario in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

2. – Il ricorrente, in fatto, precisa che a seguito di tale notifica inviava all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Gubbio in data 3 maggio 2005, che consentiva l’esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone e bagaglio con autovettura da piazza (taxi). Il 13 marzo 2006 l’Ufficio del Governo di Roma emetteva ordinanza ingiunzione per il pagamento di 159 Euro. Il 14 luglio 2006 l’odierno ricorrente proponeva opposizione, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il Giudice di Pace fissava la comparizione delle parti, ordinando la notifica del ricorso al Comune di Roma e successivamente, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la parte ricorrente avesse omesso di instaurare il contraddittorio nei confronti della Prefettura di Roma, non avendo indicato alcuna autorità contro cui produrre il ricorso, ma essendosi limitata a descrivere i fatti posti a fondamento della domanda.

3. – Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso, deducendo violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 per aver affermato il Giudice di Pace che l’onere della individuazione dell’autorità opposta e della notifica del ricorso incombesse al ricorrente; per non aver provveduto il Giudice di Pace alla corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente e per vizi di motivazione sull’omessa indicazione da parte ricorrente del legittimato passivo.

4. – Resiste il Comune di Roma, che rileva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e ne deduce comunque la sua infondatezza.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il ricorso è inammissibile perchè, avverso la decisione del gdp, assunta con sentenza all’esito del giudizio, era possibile proporre appello e non ricorso per cassazione.

Si tratta, infatti, di ricorso avverso sentenza del Giudice di Pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 23 che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogata L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando anche il art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale Decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 (quattrocento) Euro per onorari e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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