Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23214 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.04/10/2017),  n. 23214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. n. 981/2013 della Corte di appello di Torino,

depositata il 2 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Ileana

Fedele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a B.G. – assunto come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad un unico motivo, l’intimato non si è costituito;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Ritenuto che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la sentenza impugnata si fonda sulla riqualificazione effettuata di ufficio della domanda proposta dal dipendente, escludendo l’introduzione di una domanda nuova, stante l’identità del petitum (differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità) e della causa petendi (aver lavorato per due anni scolastici consecutivi); sulla base di tale premessa la pretesa del lavoratore è stata riconosciuta fondata in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53,della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro;

il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; infatti, il Ministero non censura la decisione della Corte territoriale ove questa ha riqualificato di ufficio la domanda proposta L. n. 312 del 1980, ex art. 53 per risolvere la controversia sulla base del principio di parità di trattamento previsto dalla normativa Europea ed invocabile con riguardo al (diverso) diritto alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di ruolo, nè parte ricorrente ha sviluppato o comunque articolato la denunciata violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53;

il ricorso, quindi, rimane incentrato sull’insussistenza della violazione del principio di non discriminazione in virtù della dedotta specialità del sistema di reclutamento nel comparto scolastico;

formulato in questi termini, il ricorso è infondato, come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, Cass. 31/05/2017, n. 13836) alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5;

in difetto di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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