Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23213 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13990/2014 proposto da:

C.G., (OMISSIS), P.L., considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato DAVIDE LO GIUDICE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CANICATTI’ in persona del Sindaco pro tempore, C.V.,

considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA

VACCARO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CANICATTI’, depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 33/2013 depositata dal Tribunale di Agrigento in data 21.3.2013, che la vede soccombente nei confronti del Comune di Canicattì in una causa di risarcimento danni, avendo proposto appello avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Palermo, ed essendo stato tale appello dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata in data 19.11.2013 e comunicata in pari data alla ricorrente a cura della cancelleria come da attestazione che compare in calce alla copia della sentenza depositata dalla parte ricorrente.

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 6 maggio 2014.

Il Comune di Canicattì si è costituito con controricorso.

Il ricorso appare destinato ad essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, e ciò esime dall’esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi in cui esso è articolato.

Conformemente ad un principio di diritto già affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015), purchè la comunicazione ricevuta sia stata sufficientemente esaustiva, ovvero abbia permesso alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto (Cass. n. 18024 del 2015), condizione che nel caso di specie non è stata posta in discussione.

Ne consegue che, essendo la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., avvenuta in data 19.11.2013, il termine perentorio di sessanta giorni per notificare alla controparte il ricorso per cassazione scadeva il 18.1.2014. Avendo la ricorrente provveduto alla notifica del ricorso solo in data 6 maggio 2014, lo stesso è tardivo.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari al contributo unificato dovuto.

Ritiene il Collegio che la sentenza, contenente la definizione di una sola questione di ammissibilità del ricorso, si presti ad essere definita con motivazione semplificata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dalla contro ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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