Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23213 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2330-2009 proposto da:

F.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ERCOLI

ENNIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso

lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI, rappresentate e difese

dagli avvocati MAZZOLA MARCELLO ADRIANO, CORNALBA AUGUSTO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2490/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30.6.08, depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per le contro ricorrenti l’Avvocato Augusto Cornalba che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna la sentenza suindicata, che confermava integralmente la decisione del Tribunale di Lodi, che, a seguito del giudizio di divisione, aveva attribuito un valore alla quota dell’odierno ricorrente, ritento incongruo, e gli aveva addebitato il corrispettivo per l’occupazione, errando anche, sempre secondo il ricorrente, nell’effettuare i relativi conteggi. Resistono con controricorso gli intimati.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria tardiva (udienza 24 giugno, memoria depositata il 20 giugno 2011).

Il ricorso è inammissibile ex art. 366 e ex art. 366 bis cod. proc. civ. E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 perchè manca una esposizione dei motivi specifici con riguardo alla decisione impugnata e con l’indicazione delle norme violate. Anche quanto all’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute in tale norma, applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40, del 2006. In particolare, l’articolo 366 bis c.p.c (inserito dall’articolo 6 del citato decreto legislativo) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulatone di un questo di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, non contiene alcun quesito di diritto. Come più volte affermato da questa Corte, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza, sez. 1, n. 14682/2007 e, da ultimo, sentenza, sez. 50, n. 28280/2008) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (ordinanza, sez. 1, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3, n. 11535/2008 e ordinanza, sez. 3, n. 16569/2008) o, ancora, che, consista, nella prospettazione, dopo l’evidenziazione dell’espressione “quesito giuridico”, di una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che – a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio – risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla S.C. l’enunciazione del correlativo principio di diritto (sentenza, S.U., n. 19811/2008). In altri termini, “Il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in conditone di rispondere ad esso con l’enunciamone di una “regula iuris” che sia, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. sent. n. 3519/2008, cit). Al riguardo si è ulteriormente chiarito che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3, n. 19768/2008 e sentenza, sez. 3, n. 24339/2008). Infine, si è ribadito in proposito che “il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al “decisum”, deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro” (v. sentenza, sez. L., n. 17064/2008).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza Nessuno di tali principi risulta rispettato dal ricorso in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 (millecinquecento) Euro per onorari e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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