Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23212 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7442/2014 proposto da:

COMUNE PERGINE VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore Prof.ssa

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORIANO MACCARI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FELICE TORZINI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 853/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;

udito l’Avvocato ORLANDO SIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Pergine Valdarno propone tempestivo ricorso articolato in due motivi nei confronti di D.M.A., P.C. e P.V. per la cassazione della sentenza n. 853/2013 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 5.6.2013, notificata il 14.1.2014, regolarmente depositata in copia notificata, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo, veniva dichiarata la corresponsabilità del Comune nella causazione dell’allagamento di un locale magazzino del D.M., a seguito di una massiccia precipitazione atmosferica in corrispondenza della quale si era avuta la tracimazione dell’impianto fognario comunale, e lo stesso veniva condannato in solido con il P.V. a risarcire i danni subiti dal D.M..

Resiste D.M.A. con controricorso.

I signori P., intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune con il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, e di una circolare del Ministero dei LL PP ed al D.P.C.M. 4 marzo 1996; denuncia inoltre la violazione delle norme regolanti il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 ter, ed infine la violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 2051, 2055 e 1227 c.c., del R.D. n. 1265 del 1934, art. 221, ed il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso è ai limiti della inammissibilità, non contenendo una chiara, seppur sintetica, esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a far comprendere alla corte lo svolgimento dei fatti processualmente rilevanti. Soltanto evincendo i fatti di causa a contrario dalle censure è dato ricostruire l’accaduto a grandi linee: a seguito di due episodi di pioggia di eccezionale intensità, il magazzino del D.M., sito al piano interrato di un immobile che questi stava ancora ultimando di costruire, si è allagato con danneggiamento dei beni ivi depositati, in quanto oltre all’acqua piovana si sono riversati nei locali anche liquami fognari dispersi dalle fognature. La corte d’appello ha ritenuto responsabili in solido per uno solo dei due episodi (atteso che l’altro fu di intensità talmente eccezionale e superiore a quanto mai verificatosi nei precedenti cinquant’anni, da integrare, nell’apprezzamento della corte, la scriminante del caso fortuito) per omessa custodia il Comune di Pergine Valdarno e il P.V., ciascuno di essi in quanto proprietario di un tratto fognario che non resse all’impatto con la massa imprevista di acqua piovana, superiore al normale, a causa della inadeguata struttura dei chiusini.

Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che la corte d’appello non abbia adeguatamente considerato che era stato dichiarato, con ordinanza del Ministero della Protezione Civile avente efficacia generale e per ciò solo nella ricostruzione del ricorrente valore normativo, lo stato di calamità naturale, il che sarebbe stato sufficiente ad integrare la scriminante del caso fortuito. Sostiene che, a fronte di tale provvedimento amministrativo, sarebbe stato precluso al giudice ordinario accertare in concreto l’entità del fenomeno atmosferico nel singolo Comune ai fini di verificare se potesse sussistere una responsabilità per custodia del Comune o se essa dovesse ritenersi scriminata dalla gravità ed imprevedibilità dell’episodio atmosferico.

Afferma poi che l’impianto fognario era dimensionato sulla base delle norme amministrative vigenti, e da questo deduce che gli eventuali danni da esso comunque provocati non fossero qualificabili come danni ingiusti.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che contenuto della ordinanza dichiarativa dello stato di emergenza regolata dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 ter, è quello di consentire una dilazione nella presentazione di dichiarazioni e nell’effettuazione di pagamenti contribuitivi in favore degli abitanti nelle zone soggette ad un evento atmosferico particolarmente grave, e non anche quello di stabilire una esenzione di responsabilità a carico di soggetti, pubblici o privati, aventi sede o abitanti nelle predette zone.

Va ribadita in questa sede l’autonomia del giudizio civile da quello amministrativo. Stante la diversità di ambito del giudizio tra quello sottoposto al giudice ordinario, avente ad oggetto la domanda risarcitoria, che presuppone la verifica in capo al convenuto di una delle situazioni fondanti la responsabilità previste dalla legge, e quello sottoposto al giudice amministrativo, avente ad oggetto la legittimità amministrativa dell’attività svolta, deve escludersi la vincolatività di un provvedimento amministrativo nell’ambito del giudizio civile, nel senso che la sua esistenza non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata (v. Cass. n. 15259 del 2006).

Con il secondo motivo il Comune ricorrente muove innanzitutto censure in fatto (sostiene che il tratto fognario che non avrebbe retto all’impatto dell’acqua piovana non sarebbe in realtà di proprietà del Comune) asserendo fatti diversi rispetto a quelli accertati nel giudizio di merito, ed il cui accertamento non è certo rinnovabile in questa sede.

Lamenta poi che la corte d’appello non abbia considerato come concorrenti ragioni quanto meno di corresponsabilità a carico dell’attore, il fatto che questi non avesse realizzato il muretto di recinzione previsto nel progetto di costruzione, e che avesse adibito i locali a magazzino senza il prescritto certificato di agibilità.

Il motivo, in parte inammissibile laddove teso a mettere in discussione l’accertamento in fatto operato nel corso del giudizio di merito, è complessivamente infondato.

La sentenza di appello considera la censura relativa alla inesistenza del muro di recinzione, ma la ritiene infondata, non avendo il Comune fornito la prova che, se il muretto fosse stato già realizzato prima dell’allagamento (l’immobile era in corso di ultimazione quando avvenne il primo episodio di allagamento) i danni non si sarebbero verificati o si sarebbero verificati in misura minore, in quanto il muretto avrebbe contenuto l’impatto dell’acqua, atteso che il flusso di acqua era durato più ore.

La corte di merito esclude anche l’efficienza causale della mancanza del certificato di agibilità, rilasciato poco dopo a completamento dell’immobile avvenuto, in quanto, essendo stato il certificato effettivamente rilasciato a completamento dei lavori, ha escluso che fossero emersi vizi in relazione alla idoneità sostanziale dei locali a contenervi i beni mobili rimasti danneggiati (dei quali avrebbe poi dovuta essere verificata, ove esistenti, la relazione di causalità col danno verificatosi).

Applica quindi correttamente le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e sul nesso causale in caso di responsabilità extracontrattuale.

Il ricorso va pertanto) rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Liquida le spese di lite a carico del ricorrente in complessivi Euro 2.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessorie contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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