Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23212 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 826-2009 proposto da:

COMUNE DI MASSA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 51, presso lo

studio dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MENCHINI SERGIO, giusta Delib. Giunta Comunale 20

novembre 2008, n. 425 e giusta procura speciale alle liti a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1040/2007 del TRIBUNALE di MASSA del 9.11.07,

depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Cristiana Carcelli (per delega

avv. Sergio Menchini) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Massa impugna la sentenza n. 1040 del 2007 del Tribunale di Massa, che confermava la sentenza 203/2006 del Giudice di Pace di Massa, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso verbale accertamento di violazione al Codice della Strada (art. 149, comma 9), accertamento effettuato tramite telelaser LTI 20-20.

2. -Il Giudice di Pace riteneva non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava che in ogni caso l’apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano inseriti manualmente dall’operatore. Rilevava inoltre che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 reg. C.d.S., perchè sprovvista “di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che permette di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile”. Osservava, infine, che in tale situazione l’attestazione dell’agente in relazione all’attribuzione della velocità ad un dato veicolo, in quanto relativa ad un corpo e ad un oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica.

3. – Il Tribunale, adito in appello dal Comune, confermava la sentenza, ritenendo legittimo l’uso dello strumento, ma affermando che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era intervenuto (orario notturno, zona nel periodo estivo con presenza di traffico in incremento).

4. – Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo deduce violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 e dell’art. 345 del relativo regolamento. Secondo il ricorrente il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere inidonea l’apparecchiatura in questione a rilevare di infrazione. Col secondo motivo l’amministrazione denuncia vizi di motivazione circa l’attendibilità dell’accertamento, rilevando come il giudice dell’appello, in mancanza di qualsiasi indizio in ordine all’eventuale errore di percezione, lo aveva ritenuto sussistente in ragione della mera probabilità dell’errore in relazione alle circostanze del caso.

5. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato quanto al secondo motivo. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. Il ricorso è fondato nei suoi due motivi e va accolto.

Quanto al primo motivo, questa Corte ha affermato in varie occasioni la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate “telelaser” ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del personale addetto. Al riguardo Cass. 2006 n. 7126 ha affermato che “… è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”.

Orientamento confermato da Cass. 2008 n. 14097 anche per le apparecchiature in uso dopo l’entrata in vigore del di 2002 n. 121 art. 4.

Nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente. Di conseguenza il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento.

Anche il secondo motivo è fondato risultando viziata la motivazione adottata dal giudice dell’appello proprio sul punto relativo alla inattendibilità dell’accertamento.

8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di non fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare l’originaria opposizione.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate anche per il giudizio di appello come in dispositivo; quelle di primo grado non si liquidano per essere stata l’Amministrazione in giudizio col suo funzionario.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 (duecentocinquanta) Euro per onorari, 220,00 (duecentoventi) Euro per diritti e 80,00 (ottanta) Euro per le spese del giudizio di appello, nonchè in 400,00 (quattrocento) Euro per onorari e 200,00 (duecento) Euro per spese per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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