Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23211 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BUFFONI

BARBARA, giusta mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 409/08 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del

22.7.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La ricorrente, G.G., impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 22 luglio 2008 che dichiarava inammissibile perchè tardivo il suo ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia in relazione a violazione al Codice della Strada.

2. – Rilevava il Giudice di Pace che la violazione al Codice della Strada era stata notificata il primo agosto 2006, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 2 luglio 2007.

3. – La ricorrente osserva in fatto che avverso la violazione amministrativa era stato proposto ricorso, respinto dal Prefetto di Bologna con provvedimento dell’aprile 2006. Precisa ancora che avverso tale provvedimento era stata proposta opposizione e che con ordinanza del 16/20 ottobre 2007 il Giudice di Pace di Bologna l’aveva rimessa in termine per la proposizione del ricorso avverso il verbale accertamento, con termine di 60 giorni decorrente dalla notifica dell’ordinanza stessa, effettuata in data 6 novembre 2007.

Osserva quindi che in base a tale ultimo provvedimento veniva proposto ricorso nel termine di 60 giorni, che veniva scadere il 5 gennaio 2008, sabato, con conseguente proroga al 7 gennaio successivo, essendo il 6 dicembre giorno festivo (domenica).

4. – La ricorrente formula un motivo di ricorso col quale deduce violazione dei principi in materia di termini legali per l’esercizio dell’azione per il compimento degli atti del processo, osservando di aver rispettato il termine di 60 giorni assegnatole con ordinanza del Giudice di Pace notificatale il 6 novembre 2007. Il ricorso al Giudice di Pace di Bologna era stato proposto in data 7 gennaio 2008 nel rispetto di detti termini. Formula il seguente quesito di diritto: se, cadendo la data di scadenza del termine di proposizione del ricorso al Giudice di pace in giornata del sabato, considerata alla stregua di giornata festiva, e in giornata festiva, il termine debba intendersi prorogato di diritto al giorno non festivo immediatamente seguente a norma dell’art. 155 c.p.c..

5. Nessun attività in questa sede hanno svolto le intimate amministrazioni.

6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. Il ricorso presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. E’ inammissibile perchè il motivo di impugnazione riguarda non già il provvedimento del Giudice di Pace, che ha dichiarato tardivo il ricorso perchè depositato il 2 luglio 2007 a fronte della notifica dell’ordinanza-ingiunzione avvenuta il primo agosto 2006, ma la erronea tardività del ricorso a seguito della rimessione in termine con riguardo alla scadenza del termine stesso.

Ma, come è agevole rilevare, tale aspetto non risulta dal provvedimento adottato dal Giudice di Pace, che quindi doveva essere oggetto di censura su quello specifico punto. In ogni caso il ricorso risulta anche infondato proprio nella indicata prospettazione della ricorrente. Infatti, dall’accesso agli atti consentito in questa sede, occorre rilevare che il deposito del ricorso sarebbe dovuto avvenire entro 60 giorni dal 6 novembre 2007 e quindi, come correttamente indicato dalla stessa ricorrente, entro il 7 gennaio 2008. Peraltro dal fascicolo di parte di primo grado allegato risulta sul dicorso un timbro dell’ufficio del Giudice di Pace del 9 gennaio 2008, mentre non risulta che tale ricorso sia stato trasmesso per posta in data anteriore, nè dal ricorso risulta una diversa modalità di presentazione. Dal provvedimento del Giudice di Pace impugnato risulta che il ricorso è stato depositato il 10 gennaio 2008.

Conseguentemente manca in atti la prova dell’avvenuto deposito del ricorso nel termine che la stessa ricorrente assume come giorno di scadenza (7 gennaio 2008). Anche seguendo la prospettazione della parte il ricorso deve, quindi, considerarsi tardivo perchè presentato il 61 o 62 giorno.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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