Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23210 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22731 del ruolo generale dell’anno

2014 proposto da:

SAN CARLO IMMOBILIARE S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore B.G.B.,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Glauco Arcaini (C.F.: RCNGLC54M19G264V);

– ricorrente –

nei confronti di:

MODULO IMMOBILIARE S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore ALMEA S.R.L. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Bergamo

n. 2105/2013, depositata in data 23 ottobre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 settembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La San Carlo Immobiliare S.r.l. ricorre, ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo con la quale, attribuita efficacia di titolo esecutivo ad alcuni verbali di conciliazione intervenuti tra le parti in sede di operazioni di consulenza tecnica, è stata dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta conciliazione inter partes in ordine alle domande da essa proposte in giudizio nei confronti di Modulo Immobiliare S.r.l. e Almea S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 198 c.p.c. e art. 199 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata risulta pronunziata in primo grado dal Tribunale di Bergamo.

Avverso la stessa era proponibile esclusivamente l’appello, onde è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

E’ opportuno rilevare che il provvedimento impugnato ha certamente forma e contenuto di sentenza, essendo espressamente qualificata come tale dal giudice che la ha emessa, e contenendo la decisione (in primo grado) sulle domande proposte dalla parte attrice: essa dichiara infatti inammissibili le domande proposte contro M.A., Ami unipersonale S.r.l. e P.A., e dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle altre domande, proposte da San Carlo Immobiliare S.r.l. nei confronti di Modulo Immobiliare S.r.l. e Almea S.r.l..

Tale provvedimento andava quindi certamente gravato con l’appello, e non può essere ritenuto impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 339 e 360 c.p.c..

Il precedente (Cass. n. 10162 del 1993) richiamato da parte ricorrente a sostegno della proponibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento abnorme che dichiara esecutivo il verbale di conciliazione davanti al consulente tecnico di ufficio, in controversie che non hanno natura contabile, non appare del resto esattamente in termini (riguardando una diversa ipotesi, in cui le parti avevano prestato acquiescenza al provvedimento stesso, dando esecuzione al verbale e non impugnando con il mezzo adeguato l’ordinanza conseguente di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione).

Deve dunque ribadirsi che il provvedimento che dichiara esecutivo il verbale di conciliazione può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione solo laddove non sia contenuto in un provvedimento giurisdizionale per il quale sia previsto uno specifico mezzo di impugnazione. Di conseguenza, laddove esso sia contenuto nella sentenza che definisce il giudizio in primo grado, va impugnato con l’appello proposto avverso la predetta sentenza (così come andrebbe impugnata con il reclamo o l’appello, a seconda dei casi, l’ordinanza di estinzione del giudizio per conciliazione, ove emessa in questa forma).

Ed è appena il caso di precisare, in quest’ottica, che il mezzo di gravame coerente con la forma ed il contenuto della decisione deve ritenersi assorbire tutte le questioni proponibili, onde è solo mediante l’appello che va proposta ogni censura, incluse quelle relative alla correttezza e alla legittimità della dichiarazione di esecutività dei verbali di conciliazione davanti al consulente (che costituiscono il presupposto della avvenuta cessazione della materia del contendere), sulle quali dunque è necessariamente il giudice di secondo grado, correttamente investito, che deve pronunziarsi.

2. Il ricorso – con le precisazioni di cui in parte motiva – è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA