Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23210 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26482-2006 proposto da:

B.G., B.A.R., B.F.,

B.D., B.R.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati

FASTOSO ALESSANDRO, BUCO FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.I., D.L.L., R.O., D.L.

M., D.L.V., R.A., R.L.

in S., R.I. in T., L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2008/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25.5.05, depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL ricorso è stato portato due volte all’esame della camera di consiglio (3 ottobre 2008 e 30 settembre 2009) in relazione alla mancata prova della compiuta notifica nei confronti di alcune parti e precisamente R.A., R.L. in S., R.O. in D., R.I. in T.. La Corte in tali udienza ha concesso prima un termine di 9 mesi e poi, prima della scadenza di questo su istanza del ricorrente, un ulteriore termine di 3 mesi decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 4 febbraio 2010. Con tale ultima ordinanza si onerava il ricorrente di fornire documentazione utile ad individuare tutti gli eredi di D.L.G..

Scaduto il termine senza alcun adempimento, il ricorso veniva avviato ad una nuova valutazione preliminare. All’esito, come da certificazione della cancelleria dell’8 novembre 2010, il consigliere relatore depositava relazione con proposta di declaratoria di inammissibilità, non risultando depositato alcunchè da parte dei ricorrenti. La relazione è stata comunicata al Procuratore Generale e alle parti costituite. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, non avendo parte ricorrente provveduto a quanto indicato dal Collegio con le indicate ordinanze.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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