Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2321 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2321 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 10257-2015 proposto da:
MASTROENI NICOLETTA, MONETA LUCA MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 55, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATO
IACOVAZZI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti

contro
2017
1043

PROSERPIO MARCO,

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO

EQUESTRE

LURATESE , in persona del suo presidente e legale
rappresentante

SUSANNA

GIULIANA

BORNENGO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINALE DE
LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

CONDELLO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRUNO GALATI giusta procura in calce al
controricorso;
– controrlcorrentl

avverso la sentenza n. 3367/2014 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2014;

consiglio del 28/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/10/2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il
gravame interposto dai sigg. Nicoletta Mastroeni e Luca Maria Moneta in
relazione alla pronunzia Trib. Como 10/10/2013 che, in parziale accoglimento
della domanda nei loro confronti proposta dal sig. Marco Proserpio e dal Circolo
Equestre Luratese Associazione Sportiva, aveva dichiarato l’inesistenza del

affitto di azienda del 7/9/1994, sino alla scadenza del 7/9/2013.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Mastroeni e il
Moneta propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da
memoria.
Resistono con controricorso il Proserpio e l’Associazione Sportiva Circolo
Equestre Luratese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il

10 motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsa

applicazione» degli artt. 2135 c.c., 24 Cost., 115, 116 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Con il 2° motivo denunziano violazione degli artt. 24 Cost., 6, 7 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché degli artt. 36, 40, 115, 116
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché «omesso
esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5,
c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il requisito -a pena di inammissibilità richiesto
all’art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione dei fatti di causa
non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel
ricorso pedissequamente riprodotti -in tutto o in parte- atti e documenti del
giudizio di merito [ nel caso, l’«atto di citazione notificato in data
22.09.2011», il «ricorso per riassunzione depositato in data 29 marzo
2012», la «comparsa di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c. con
domanda riconvenzionale», la «sentenza di primo grado n. 1236/2013 del
Tribunale di Como, Sezione Agraria», il «ricorso in appello», la

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vantato diritto di occupare il compendio immobiliare oggetto del contratto di

«memoria di costituzione ex art. 436 c.p.c. e contestuale appello
incidentale», l’impugnata sentenza della corte di merito» ], in contrasto
con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della
pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento
con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo
necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel

“troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le
appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al
fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass.,
25/09/2012, n.

16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass.,

12/9/2011, n.

18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass.,
18/9/2009,

n.

20093;

Cass.,

Sez.

Un.,

17/7/2009,

n.

16628), sicché il

ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in
ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte
della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue
il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n.
15180).
Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio
per la sommaria esposizione del fatto ( anche ) all’impugnata sentenza non
esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito -richiesto a pena di
inammissibilità- ex art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c., nel caso non osservato laddove
viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., al
«contratto di affitto di azienda», al «rapporto associativo rispetto al
CEL», alla concessione «in uso gratuito a tempo indeterminato prima al
Centro di Equitazione di Lariano e poi al Circolo Equestre Luratese», ai
depositati «documenti» e all’articolata «prova orale», al «contratto
scritto di azienda agricola ( v. doc. 3 del fascicolo attoreo di primo grado, in
allegato all’atto di citazione », alla «dichiarazione unilaterale del Moneta
del 30.1.2006, in doc. 25 fascicolo attoreo di 1^ grado», all’«attestazione
di versamento di imposta di registro del 2001 ( v. doc. 8 fascicolo primo grado
Moneta )», ai «capitoli di prova testimoniale ( cfr. pagg. 54-58 comparsa di

4

giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del

costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c. con domanda riconvenzionale», al
«contratto di vendita del 13.1.1997, doc. 1 del fascicolo attoreo proc.
4330/11 I grado Trib. Como, in atti )», alla «copiosa documentazione
relativa alle utenze e alla corrispondenza inviata presso il compendio in oggetto
all’azienda agricola omonima di Luca Maria Moneta ( … in doc. 5 fascicolo di
1^ grado Moneta proc. 4330/11 I grado Trib. Como, in atti )», all’«atto di

Moneta», a «due contratti di comodato sottoscritti nel 2008 e poi nel
2010», alla «querela di falso», all’atto di «appello», alla «comparsa
di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado ( v. pagg. 20 e 21 della
comparsa di costituzione Moneta, Tribunale di Como, …,in atti )», al
«contratto per l’installazione del fotovoltaico», alla «richiesta per le
tariffe incentivanti», al «contratto di lavoro Singh Narinder in doc. 11
fascicolo di I^ grado Moneta, in atti )», alla «lettera di dimissioni del signor
Massimiliano Clemente», alla «pag. 56 della comparsa di costituzione e
risposta ex art. 416 c.p.c. con domanda riconvenzionale … nonché … pag. 27
del ricorso inn appello ex art. 433 c.p.c. ( con i testi colà generalizzati )», alla
«fatture acquisti e vendite anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011», al
«veramento INPS e altra documentazione azienda agricola», alle «fatture
… che evidenziano … l’attività di cura e pensionamento cavalli del CEL», al
»Registro scuderie dell’Azienda agricola Luca Mala Moneta», alla «querela
di falso sulle scritture private di comodato», al «mutuo di euro 70.000,00
per rinnovare le strutture del maneggio», alle «spese sostenute per la
costituzione di una nuova società», all’affitto di «un fondo rustico»,
all’«acquisto di un camion e altri mezzi di locomozione e lavoro», al
«furto nell’abitazione di Lurate Caccivio» ] limitandosi i ricorrenti a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire
puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),

5

concessione verbale del prestito in uso gratuito del fondo da parte del

con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche)
in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte
nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Va ulteriormente posto in rilievo che i ricorrenti inammissibilmente si
dolgono dell’asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie,
laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni dei ricorrenti, oltre a
risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art.
366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la
dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative ( v. Cass.,
20/10/2005, n. 20322 ), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.,
18/4/2006, n. 8932).

6

n. 7701 ).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali
del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio
di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici
della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici
di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,
in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori
come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto del -Igtssistenza dei presupposti per
il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

Roma, 28/4/2017

Il Consigliere estensore

Il P

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

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