Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2321 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 01/02/2011), n.2321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3297/2010 proposto da:

R.L. (OMISSIS), R.S.

(OMISSIS), R.B. (OMISSIS), R.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CITTA’ D’EUROPA 623, presso lo studio dell’avvocato LA RUSSA Giorgio,

che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

RE.LO. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI MEGLIO Giuseppe, giusta procura speciale per

atto notaio Roberto Chiari di Napoli del 18 febbraio 2010, rep. n.

20191, allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.G., RE.GA., R.M., RE.

M., R.D., R.A., R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2656/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/06/05, depositata il 03/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti costituite:

“Il relatore esaminati gli atti osserva:

1) Re.An. – al quale subentravano nel corso del primo grado del giudizio gli eredi R.L., S., P. e B. – conveniva in giudizio Re.Ma., G., M., B., g., D., Lo., e A. chiedendo l’accertamento, ex art. 1079 c.c., dell’esistenza del diritto di servitù di presa d’acqua dal pozzo di acqua sorgiva a favore del proprio fondo ed a carico del fondo di proprietà dei convenuti con individuazione del percorso per la sistemazione della condotta idrica ed elettrica fino al raggiungimento del pozzo.

2) R.A. e Lo. chiedevano il rigetto della domanda e spiegavano domanda riconvenzionale.

3) Il G.I. ordinava la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione a Re.Ma..

4) Con sentenza 7/8/2002 l’adito tribunale di Napoli accoglieva la domanda principale e, in parte, quella riconvenzionale.

5) Avverso la detta sentenza proponevano appello Re.Lo. e A. e, con separato atto, Re.Ma. che in via preliminare eccepiva la nullità del giudizio di primo grado deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto di citazione. Ai detti appelli resistevano gli eredi di Re.

A. che proponevano appello incidentale.

6) Con sentenza 3/9/2009 la corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame di Re.Ma., dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado osservando: che in primo grado il G.I. aveva disposto la rinotifica dell’atto di citazione a Re.Ma.; che quest’ultima aveva eccepito di non aver ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione; che quindi incombeva agli appellati fornire la prova dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di rinnovo della notifica producendo a tal fine la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario; che tale prova non era stata fornita dagli appellati i quali avevano omesso di produrre, nel giudizio d’appello, la copia notificata a Re.Ma. della citazione di primo grado non presente nel fascicolo di parte degli appellati; che dal foliario non risultava tale atto inserito ne fascicolo di primo grado allegato e depositato dagli appellati; che da tale mancanza derivava l’affermazione dell’inesistenza della notifica a Re.

M. dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente nullità radicale di tale giudizio e della relativa sentenza senza necessità di rimettere gli atti al giudice di primo grado.

7) La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da R.L., S., P. e B. con ricorso affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso Re.Lo. che ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Gli intimati Re.Ma., A., G., M., B., Ga. e D. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

8) Con i due motivi del ricorso principale R.L., S., P. e B. denunciano rispettivamente: a) violazione degli artt. 354 e 160 c.p.c., deducendo che l’affermazione della corte di appello – relativa alla mancata produzione nel giudizio di secondo grado della copia rinotificata a Re.Ma. “non presente nel fascicolo di parte degli appellati, nè risultando dal foliario, la stessa inserita nel fascicolo di primo grado, parimenti allegato e depositato dagli appellati – è priva di fondamento e dovuta ad una svista del giudice di appello “in quanto è regolarmente prodotta in atti, nel fascicolo di primo grado, la copia originale dell’atto di citazione rinotificato ex art. 140 c.p.c.” a Re.Ma.; b) violazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica dell’atto di citazione a Re.Ma. è stata regolarmente effettuata nel rispetto di tutte le formalità indicate nella citata norma di rito.

9) Il relatore ritiene che il ricorso principale possa essere deciso in Camera di consiglio – in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. – per la manifesta inammissibilità ed infondatezza dei riportati motivi.

10) Con riferimento al primo motivo di ricorso è appena il caso di rilevare che la censura si risolve essenzialmente in una denuncia di travisamento del fatto che, come è noto, non può costituire motivo di ricorso per cassazione potendo essere denunciato unicamente con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (tra le tante, sentenze 15/5/2007 n. 2007; 23/3/1998 n. 3074; 15/11/1994 n. 9628).

11) Il secondo motivo di ricorso del pari non è meritevole di accoglimento riferendosi ad una questione (asserita ritualità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.) che la corte di appello non ha affrontato avendo posto a base della sentenza impugnata altra autonoma ed indipendente ragione oggetto della censura sviluppata nel primo motivo del ricorso principale.

12) Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile in quanto del tutto privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che non possono essere condivise le critiche a detta relazione mosse sia dai ricorrenti principali che dalla ricorrente incidentale con le rispettive memorie depositate in prossimità dell’udienza camerale;

che, in particolare, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dai ricorrenti principali secondo i quali nel ricorso non si fa riferimento solo ad una “svista” del giudice di appello deducendosi anche una erronea valutazione sia degli atti del processo in relazione all’apprezzamento ed all’interpretazione del contenuto di un verbale del giudizio di primo grado attestante l’avvenuta rinotifica dell’atto di citazione introduttivo del detto giudizio;

che la detta tesi dei ricorrenti principali risulta smentita da quanto dedotto nel primo motivo di ricorso nel quale si sostiene che l’affermazione del giudice di appello – circa l’omessa produzione della “copia rinotificata a Re.Ma. della citazione di primo grado non presente nel fascicolo di parte degli appellati” – “è del tutto priva di fondamento e chiaramente dovuta sicuramente ad una svista da parte del giudice di secondo grado in quanto è regolarmente prodotta in atti, nel fascicolo di primo grado, la copia originale dell’atto di citazione rinotificato ex art. 140 c.p.c.”;

che, come rilevato nella relazione, la detta tesi si risolve essenzialmente in una denuncia di travisamento del fatto denunciabile solo con la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4;

che nel primo motivo di ricorso non si formula alcuna specifica censura in merito ad una erronea (dedotta solo nella memoria) valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti;

che del pari non è meritevole di accoglimento la tesi sviluppata da Re.Lo. nella memoria circa l’avvenuta esposizione nel ricorso incidentale dei fatti di causa posto che tale tesi risulta palesemente contraddetta dalla lettura del ricorso incidentale del tutto privo degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti;

che quindi il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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