Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2321 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27712-2004 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), S.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FAVA PAOLO, rappresentati

e difesi dall’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio

dell’avvocato PICCAROZZI BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PEZCOLLER ALESSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni già assunte in atti;

udito l’Avvocato ALESSIO PEZCOLLER difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G. che ha concluso per il rigetto del primo, secondo,

terzo motivo e sesto, previa correzione della motivazione della

sentenza impugnata; accoglimento del quarto motivo limitatamente alla

prima articolazione con assorbimento della seconda articolazione

nonchè del quinto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1997, R. e S.L. comproprietari di alcuni appezzamenti di terreno in (OMISSIS), avevano convenuto di fronte al tribunale di Rovereto C. M., chiedendo la condanna della predetta alla cessazione di ogni aggravamento della servitù di passo a favore di loro fondo e a carico di quello della stessa; declaratoria di inesistenza di una servitù di scarico delle acque a pro dei fondi finitimi; la condanna della C. al ristoro dei danni connessi alla presenza nel giardino di un loro fondo di una fossa biologica; la rimozione di alcune fioriere, la condanna della predetta al pagamento di L. 10.000.000, quale parziale rimborso della somma spesa per rifacimento della pavimentazione di una area della loro proprietà gravata da una servitù di passo a favore di fondo della predetta; declaratoria di inesistenza di una servitù relativa al passaggio di un tubo di gomma per irrigazione. Si costituiva la convenuta resistendo alle domanda attoree e chiedendo l’acquisto per usucapione delle servitù negate dalle controparti, l’accertamento delle reale consistenza della servitù di passo ed altre pronunce.

Con sentenza del 2002, l’adito tribunale, per quanto qui ancora interessa, aveva respinto la richiesta di rimozione della fossa biologica, condannato la C. al pagamento di L. 1.033.000 quale risarcimento per i danni provocati alla cantina delle controparti a causa di infiltrazioni provenienti dalla fossa biologica; accertato che non sussisteva alcuna servitù di passaggio di un tubo in gomma sul fondo degli attori e che la servitù di passaggio era esercitabile anche a piedi.

Proponevano appello i S. cui resisteva la C., che proponeva a sua volta appello incidentale. Assunte le prove testimoniali richiesta dall’appellante incidentale, la Corte di appello di Trento, con sentenza in data 22/25.6.2004, respingeva l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettava la domanda risarcitoria dei S., dichiarava acquisito per usucapione il diritto di passaggio di tubazione idrica e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso i S. sulla base di sei motivi; resisteva con controricorso la C.; entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato il profilo di improcedibilità del ricorso, rilevata espressamente in udienza dal relatore, connesso al fatto che, a corredo del ricorso ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 non era stata prodotta la copia notificata della sentenza, pur quando gli stessi ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata.

L’eccezione è fondata: l’avviso in tal senso, già espresso nella sentenza della terza Sezione di questa Corte (Cass. 1.10.2004, n 19654), ha avuto recente, autorevole conferma in una recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte (al momento in cui si redige la presente sentenza ancora in attesa di pubblicazione) secondo cui la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte di questa Corte – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, che, una volta avvenuta la notificazione della sentenza è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente,espressamente, come nel caso di specie, od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica delle stessa sentenza, senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi invece escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo di ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Poichè nella specie dagli atti non emerge il rispetto di tale adempimento da parte dei ricorrenti, non risultando depositata copia della sentenza impugnata recante la relata di notifica entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione, in applicazione del suindicato principio, cui si presta convinta adesione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese relative al presente procedimento per cassazione, in ragione della relativa innovazione introdotta con l’orientamento giurisprudenziale surrichiamato e del rilievo ex officio del vizio esaminato, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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