Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23209 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17759/2020 proposto da:

C.A. elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Amiata,

33 presso lo studio dell’Avvocato Michela Fusco, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

avverso la sentenza n. 418/2020 della Corte di appello di Catania,

depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnazione proposta da C.A. avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato l’opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale che ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Il richiedente nel racconto reso in fase amministrativa ha dichiarato di essere fuggito dal proprio paese il (OMISSIS) perché ricercato per l’uccisione di un uomo che gli aveva trovato morto, temendo la vendetta dei parenti che lo ritenevano l’omicida del proprio congiunto.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza C.A. con due motivi. L’Amministrazione si è costituita tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’onere probatorio. La Corte di merito aveva ritenuto infondato il pericolo in caso di rientro nel paese di origine derivante dai fatti persecutori dedotti nel carattere remoto che questi avevano senza operare una più approfondita istruttoria, essendo a carico dell’esaminatore del richiedente non solo valutare le prove portate ma anche raccogliere ulteriori elementi necessaria comprovare la fondatezza della domanda. Nella fattispecie in esame la messa in pericolo della vita del ricorrente era data dalla non capacità dello Stato di dare protezione. Se la Corte, che aveva fondato il proprio convincimento su una lettura superficiale delle fonti, avesse approfondito la situazione del (OMISSIS) avrebbe accertato che la condizione del Casamance era “una piaga ancora esistente” e che il conflitto non era di bassa intensità, come ritenuto dai giudici di appello che avevano negato la protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in ordine al rifugio ed alle altre forme di protezione. Il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) cit. può desumersi dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso. La Corte non aveva considerato che il giudice non può formare il proprio convincimento solo sulla credibilità soggettiva del richiedente. La Corte di merito non aveva ritenuto che l’art. 10 Cost. riconosce un diritto perfetto all’asilo e che condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere in ragione di obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano come il diritto alla salute ed all’alimentazione.

La prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono inadeguate è “in re ipsa” e sarebbe stata contraddittoria la scelta del richiedente di percorrere un viaggio lungo, incerto e rischioso se nel Paese di origine egli godesse di condizioni di vita sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza avendo egli dovuto lasciare in (OMISSIS) un figlio che all’epoca dei fatti aveva meno di un anno. L’analisi di fonti ufficiali ed aggiornate avrebbe evidenziato la presenza in (OMISSIS) di violazioni di diritti e libertà dell’individuo e nella Regione meridionale della “(OMISSIS)” gli effetti di un conflitto trentennale come indicato nel sito web del Ministero degli Affari Esteri al 28 febbraio 2019.

3. I motivi di ricorso, di cui può darsi trattazione congiunta perché connessi, sono inammissibili per genericità.

Le proposte censure contestano la sentenza impugnata richiamando assertivamente categorie sostanziali quali quella del rifugio, della protezione sussidiaria e del diritto alla protezione per ragioni umanitarie e quelle di rilievo processuale quali l’onere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito in materia di protezione internazionale e l’indagine da condursi dal primo sulle dichiarazioni rese dal richiedente protezione, senza però correlare in modo puntuale le prime e le loro pretese violazioni alla condizione del richiedente, e mancando, anche, di richiamare le motivazioni impugnate.

In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020; Cass. n. 16700 del 05/08/2020).

Il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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