Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23208 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 18/09/2019), n.23208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10105/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– ricorrente –

contro

BOTTEGA VENETA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce

al controricorso dall’Avv. Giuseppe Marino, elettivamente

domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi in Roma, via

Oslavia n. 30.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 60/40/12 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 12 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

marzo 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Augustinis Umberto che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani e l’Avvocato Giuseppe

Marino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Bottega Veneta s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica con cui l’Agenzia delle dogane richiedeva il recupero dei maggiori diritti non riscossi, pari a Euro 2.682,99 più gli interessi, contestando alla società la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, nonchè delle disposizioni antidumping di cui al Reg. (CE) n. 1338/2006, discendenti dall’errata classificazione doganale V.D. 4113 2000 00 (“Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essicazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali (…) – – di suini”), modificata d’ufficio nella V.D. 4114 1090 00 (“Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) – – di altri animali”), con conseguente addebito del maggior dazio all’importazione, applicazione di dazio antidumping e dell’IVA sull’importazione. Al tempo stesso è stato impugnato l’atto di contestazione, ai sensi dell’art. 303 T.U.L.D., comma 3, di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni amministrative per errata indicazione della “qualità” e classificazione della merce importata, per Euro 2.682,99.

La Commissione tributaria provinciale di Varese, riuniti i ricorsi, ha accolto le doglianze della contribuente, ritenendo nel merito che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere probatorio su di lei gravante.

2. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane, ritenendo corretto il codice doganale applicato in base all’art. 13 del regolamento comunitario, dove si precisa che per scamosciato si intende la pelle cui è stato rimosso il fiore, mentre l’Ufficio non aveva fornito prove contrarie su quanto previsto dalla normativa di riferimento.

3. – L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Bottega Veneta s.r.l. si è costituita con controricorso, proponendo altresì un ricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza, la Bottega Veneta s.r.l. ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4. La contribuente evidenzia che in base all’art. 369 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, insieme con il ricorso per cassazione, debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, nonchè “gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Nel ricorso introduttivo dell’Agenzia delle dogane non è fornita indicazione, nè, tanto meno, è stato allegato, alcuno degli atti e dei documenti elencati dalla trascritta norma, nè, peraltro, si dà conto di aver prodotto l’istanza di trasmissione degli atti vistata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, nonchè la copia autentica della sentenza.

1.1. – A tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

In motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, omessi da una parte ed espletati dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione.

In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, “non potrebbe dirsi impedito, nè apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso)”.

Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative della Carte Europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe “in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia” (in questi termini la citata pronuncia delle S.U.).

Il ricorso di cassazione non è dunque improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4370).

Applicando tali condivisibili principi al caso in esame, deve rilevarsi che – come emerge dagli atti – la sentenza impugnata è stata depositata dalla controricorrente, con la conseguenza che, essendo comunque nella disponibilità del giudice, non può applicarsi la sanzione dell’improcedibilità.

1.2 – Nè tale sanzione può discendere dalla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio o dalla mancata indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso.

Questa Corte (Cass. 24 marzo 2017, n. 7621) ha già avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest’ultima.

Nel caso di specie, la controricorrente neppure deduce che il fascicolo d’ufficio sia necessario per la soluzione delle questioni devolute con l’impugnazione, sicchè – già sul piano delle allegazioni – la censura appare non meritevole di accoglimento, mentre nulla viene detto in merito a quali documenti si sarebbero dovuti allegare al ricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per mancanza del requisito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Secondo parte ricorrente, la pronuncia impugnata difetta dei requisiti minimi richiesti per una sentenza resa in grado d’appello, mancando qualsiasi riferimento all’oggetto del giudizio e alle questioni di fatto e di diritto sulle quali è sorta controversia tra le parti, sicchè è impossibile, dalla lettura della sentenza, individuare il thema decidendum. Nella pronuncia, infatti, non viene detto quale atto dell’Agenzia fosse stato impugnato, quali fossero le doglianze del ricorso introduttivo del giudizio, cosa avesse statuito la sentenza di primo grado, quali fossero i motivi di impugnazione della stessa.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente; violazione e/o falsa applicazione: art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Secondo l’Agenzia delle dogane, nella motivazione della sentenza impugnata il giudicante ha solo apparentemente motivato il rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, essendosi in realtà limitato ad apoditticamente affermare che “ritiene corretto il codice doganale applicato”. La motivazione è dunque priva di qualsiasi connessione con il contenuto dell’atto di appello, nè in essa è dato rinvenire l’indicazione della minima ragione della sua infondatezza. Nell’appello era stato censurato, con deduzioni in fatto e in diritto, l’errore in cui era incorsa la Commissione tributaria provinciale che, aderendo alla prospettazione della contribuente, aveva ritenuto corretta la classificazione doganale delle merci – pelli di suino provenienti dalla Cina – alla voce doganale 4113 2000 00 (“Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essicazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali (…)..di suini”) anzichè in quella 4114 1090 00 (“Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) – di altri animali”). Si deduce che la motivazione della sentenza di appello non prende in alcuna considerazione tali deduzioni, avendo rigettato il gravame sulla base di affermazioni apodittiche, senza esporre -nel doveroso esercizio del riesame critico sollecitato dall’appellante – le ragioni per le quali ha ritenuto infondato l’assunto dell’appellante.

2.1. – Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

2.2. – Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del secondo motivo, avendo denunciato parte ricorrente la nullità della sentenza per mancanza di una motivazione effettiva e riportando il motivo in esame la parte della pronuncia censurata.

2.3. – In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili, contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 18 aprile 2017, n. 9745; Cass. 22 settembre 2003, n. 13990).

Nel caso di specie manca qualsiasi riferimento ai fatti di causa e ai motivi di doglianza, risultando incomprensibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

La motivazione risulta del tutto apparente anche sul merito della decisione assunta.

La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 novembre 2018 n. 28139; Cass. 19 luglio 2016, n. 14786).

La pronuncia difetta quindi di una motivazione effettiva, non essendo stato precisato nè il regolamento applicabile alla fattispecie (impropriamente riferito alla “Commissione Europea”), nè le ragioni effettive per le quali è stato ritenuto corretto il codice doganale applicato. I giudici del gravame non hanno effettuato alcuna valutazione critica dei motivi di doglianza, limitandosi, in maniera del tutto apodittica, a ritenere che l’Amministrazione non avesse fornito “prove contrarie su quanto previsto dal suddetto regolamento”. Si è dinanzi, pertanto, a una motivazione del tutto apparente e priva dei suoi elementi necessari.

3. – L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determina l’assorbimento dei motivi ulteriori (omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2658/1987 e dell’art. 1 Reg. CE 1338/2006 e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

4. – Deve essere accolto anche il ricorso incidentale riguardo alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 54, e dell’art. 334 c.p.c. da parte del giudice del gravame, laddove ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale in quanto sarebbe stato proposto dalla società oltre i termini, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel processo tributario, l’appello incidentale tardivo è disciplinato, stante il rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, dall’art. 334 c.p.c., con la conseguenza che la verifica della tempestività è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto del detto decreto, artt. 23 e 54 (Cass. 26 settembre 2018, n. 22836), per cui è errata la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale. Le questioni relative ai motivi dell’appello incidentale sono devolute al giudice del rinvio.

4. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti; accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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