Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23208 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE
AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio dell’avvocato GENTILI
PIERO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI FIRENZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1434/2007 deUa CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
12/10/07, depositata ili 2/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI, che nulla
osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente, Ministero dell’Interno, impugna la sentenza su indicata che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva accolto la domanda dell’odierna intimata, dichiarando falso il verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia municipale del Comune di Firenze riguardante violazione commessa dalla signora A., con condanna alle spese del giudizio in solido con il Comune di Firenze.
2. – L’appello dell’Amministrazione evidenziava la totale estraneità del Ministero dell’interno alla denunciata falsità. La Corte d’appello, oltre a rigettare l’impugnazione dell’Amministrazione, accoglieva l’appello incidentale della signora A., condannando il Ministero dell’Interno a rimborsare anche le spese di consulenza tecnica d’ufficio di primo grado.
3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 321 cod. proc. civ., sostenendo che la partecipazione del Pubblico ministero al giudizio di falso debba essere garantita anche in grado appello, ponendo il PM in condizione di intervenirvi anche con provvedimento da emanarsi dal giudice dell’appello. Ciò non è avvenuto con conseguente nullità del giudizio denunciata in questa sede. Col secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che la Corte d’appello, dopo aver dato atto che il verbale impugnato di falso era stato redatto da agenti della Polizia municipale del Comune di Firenze, affermava che la condanna alle spese del Ministero discendeva dalla partecipazione al giudizio di quest’ultimo quale autorità amministrativa di vertice da cui dipende l’organo accertatore della violazione.
4. – Resiste con controricorso l’intimata, la quale chiede il rigetto del ricorso.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. – Il ricorso appare fondato quanto al secondo motivo. Quanto al primo, basta rilevare che l’impugnazione in appello riguardava soltanto le spese e non già il giudizio di falso con conseguente esclusione della necessaria partecipazione del Pubblico Ministero. Il secondo motivo appare invece fondato. Sussiste il vizio di motivazione dedotto, posto che la condanna alle spese del Ministero è stata affermata in ragione della sua partecipazione al giudizio come autorità di vertice da cui dipende l’organo verbalizzante, risultando invece pacifico che l’accertamento della violazione è riferibile esclusivamente alla Polizia Municipale di Firenze e che al riguardo era stata emessa ordinanza ingiunzione prefettizia, che esclude una competenza del ricorrente Ministero.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011