Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23207 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 20/08/2021), n.23207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18666/2020 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 2417/2020 del Tribunale di Torino pubblicato il

18/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda di protezione internazionale di E.M..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), o, comunque, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ci si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di protezione internazionale “limitandosi a negare quanto lamentato nel ricorso in ordine alla mancanza di valutazione della vicenda, delle tradizioni del luogo e in ordine alla posizione di dubbio della Commissione sui fatti narrati debitamente circostanziati in particolare per la narrazione delle violenze morali e materiali subite”.

Il motivo è inammissibile.

Esso pecca di totale astrattezza e manca di confrontarsi coi plurimi elementi di incongruità e genericità che la Corte di appello ha ravvisato nella narrazione che lo stesso E. ha sottoposto alla Commissione territoriale. E’ sufficiente qui ricordare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

Non si coglie poi, la continuità logica tra la doglianza sopra richiamata e la deduzione, contenuta nella parte finale del motivo, con cui l’istante mostra di voler censurare il provvedimento impugnato per non aver lo stesso “valutato le fonti aggiornate specifiche sulla situazione in atto in (OMISSIS)”. Il tema indicato, cui il ricorso dedica quattro righe, non e’, peraltro, ritualmente introdotto: lo stesso manca, infatti, dell’indicazione del vizio da cui sarebbe affetto il provvedimento (il quale, per inciso, contiene una diffusa e approfondita ricognizione delle condizioni di sicurezza del paese di origine del ricorrente). Come è noto, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012, n. 8585). In particolare, il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).

2. – Il secondo mezzo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’istante si duole di ciò: il Tribunale avrebbe omesso di valutare la vulnerabilità dell’istante, nonostante nel giudizio di merito fosse stata posta in luce la detta condizione, “in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto”.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha osservato come non fossero state allegate, né documentate, ragioni di tutela di beni primari incomprimibili che potessero giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e come, altresì, non fosse provato un percorso di inserimento sociale ed economico del richiedente nel nostro paese.

Il tema della mancata allegazione è in sé risolutivo, ai fini che qui interessano, dal momento che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto contrastare l’affermazione della Corte distrettuale prospettando uno specifico error in procedendo, dando puntualmente conto della formulazione, nel corso del giudizio di merito, di una allegazione nel senso indicato: condizione – questa – che certo non è soddisfatta dal generico richiamo alle menzionate condizioni di stress e di sofferenza psichica.

Per completezza, va inoltre rilevato come l’odierno istante non si misuri con l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la mancata prova dell’integrazione dello stesso E. nel tessuto sociale e lavorativo italiano. In tal senso, il mezzo di censura mostra di non avere aderenza al decisum: evenienza, questa che destina il motivo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio).

3. – Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

 

 

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