Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23207 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23674 del ruolo generale dell’anno

2013 proposto da:

UNIFICA S.c.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore G.M. rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Guido Alpa

(C.F.: LPAPGD47S26G197A) e Elena Paolini (C.F.: PLNLNE66T68I225B);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA (già Assicurazioni Generali) S.p.A. (C.F.:

00409920584), in persona dei legali rappresentanti pro tempore

T.G. e B.P., rappresentati e difesi, giusta procura

a margine del controricorso, dagli avvocati Francesco Seidenari

(C.F.: SDNFNC46H21F257Y) e Bernardini Sveva (C.F.:

BRNSVV77L43H501P);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Bologna n. 509/2013, depositata in data 18 aprile 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 settembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Lorita Uttaro, per delega dell’avvocato Guido Alpa, per la

società ricorrente;

l’avvocato Fabrizio dè Marsi, per delega dell’avvocato Sveva

Bernardini, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

UNIFICA S.c.r.l. (già Consorzio C.I.P.E.A.) chiese ed ottenne dal Tribunale di Modena sei distinti decreti ingiuntivi nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.) in virtù dell’escussione di altrettante polizze fideiussorie in proprio favore, stipulate a garanzia degli obblighi derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici affidati all’impresa (OMISSIS) S.r.l., nelle more dichiarata fallita.

Le opposizioni proposte avverso tali decreti dalla società ingiunta furono riunite ed accolte dal Tribunale di Modena.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, modificandone la motivazione.

Ricorre UNIFICA S.c.r.l., sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1945, 2697, 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato.

La società ricorrente UNIFICA S.c.r.l. (già Consorzio C.I.P.E.A.) censura la decisione impugnata nella parte in cui la corte di merito, dopo avere – in accoglimento del primo motivo del suo appello – qualificato le polizze fideiussorie che aveva azionato in via monitoria come contratti autonomi di garanzia, ha comunque accolto le opposizioni avanzate dalla società che le aveva emesse, ritenendo che non fossero stati allegati elementi sufficienti per consentire di determinare le somme effettivamente dovute sulla base di esse, stante l’espressa esclusione dall’oggetto della garanzia contrattuale (e quindi dall’obbligo di pagamento a prima richiesta) degli importi che la società consorziata contraente era tenuta a pagare al consorzio garantito a titolo di penali, importi pacificamente ricompresi, invece, sia nell’oggetto delle domande monitorie che in quello dell’istanza di ammissione al passivo della suddetta società consorziata avanzata dal consorzio, senza che fosse possibile individuarne l’ammontare. Secondo la ricorrente, la riconosciuta natura autonoma della garanzia impedirebbe di interpretare la clausola di esclusione della sua operatività per le somme dovute a titolo di penale nel senso ritenuto del tribunale, in quanto ciò finirebbe per imporle di dimostrare l’an ed il quantum del proprio diritto, in palese contraddizione con la suddetta natura.

A suo avviso la clausola avrebbe dovuto invece, in base agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., essere interpretata nel senso per cui la garante era tenuta a pagare l’intero importo della polizza a semplice richiesta mentre l’esclusione delle penali avrebbe potuto essere eccepita solo dalla società contraente (la consorziata appaltatrice), in sede di regresso.

La ricorrente contesta inoltre la mancata condanna della società garante al pagamento, quanto meno, degli importi che in sede fallimentare erano stati concretamente riconosciuti come dovuti dalla società fallita.

Orbene, la corte di appello, nell’interpretare e ricostruire l’oggetto dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, e posti a base dei ricorsi monitori, sulla base dell’analisi del relativo contenuto negoziale, ha accertato in fatto – con giudizio adeguatamente motivato e certamente non censurabile nella presente sede, e a prescindere dal nomen iuris che è stato loro attribuito (il cui rilievo è del resto relativo, trattandosi comunque di contratti di garanzia atipici, in quanto non rientranti tra quelli espressamente regolati dal codice civile) che essi prevedevano il pagamento a prima richiesta (e quindi senza la possibilità da parte della garante di opporre eccezioni relative al rapporto obbligatorio oggetto di garanzia), ma che tale obbligo operava esclusivamente in relazione agli importi dovuti dalla consorziata contraente a titolo di risarcimento per l’inadempimento contrattuale, con espressa esclusione delle somme dovute a titolo di penale.

E’ stato cioè ritenuto che la parti avessero convenzionalmente pattuito un meccanismo di “autonomia” della causa relativo, in quanto operante a prima richiesta, ma limitato ad una certa categoria di obbligazioni e non esteso a tutte quelle derivanti dal rapporto contrattuale oggetto di garanzia, il che certamente rientra nell’ambito della libertà delle parti nella determinazione del contenuto negoziale, ai sensi dell’art. 1322 c.c..

Non risultano quindi affatto violate le regole di ermeneutica negoziale richiamate dalla ricorrente, le cui censure tendono in realtà ad ottenere semplicemente una diversa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, non consentita nella presente sede.

D’altra parte, se la relativa autonomia causale dei contratti stipulati impone di ritenere l’obbligo del garante svincolato dalle vicende del rapporto oggetto di garanzia, essendo la garanzia comunque prestata esclusivamente per determinate categorie di obbligazioni e non per altre (pur derivanti dal medesimo rapporto contrattuale), la richiesta del beneficiario di ottenere il pagamento di un importo complessivo, comprensivo sia delle somme dovute per le obbligazioni garantite sia di somme dovute per obbligazioni certamente estranee alla garanzia, costituisce un evidente abuso, contrario alla buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.), che ben può essere oggetto di eccezione da parte del garante stesso.

Laddove dunque l’escussione della polizza venga effettuata dal beneficiario – come nella specie – in modo tale da rendere impossibile, per carenza di allegazione, individuare gli importi relativi alle sole obbligazioni effettivamente oggetto della garanzia, risulta giustificato il rifiuto del pagamento.

In base alle considerazioni fin qui svolte risulta evidentemente priva di pregio anche la censura relativa alla mancata condanna della garante al pagamento degli importi riconosciuti al consorzio in sede di ammissione al passivo del fallimento della consorziata, dal momento che anche in tali importi erano comprese le somme dovute a titolo di penale, somme certamente estranee all’oggetto della garanzia, senza che fosse possibile individuarne l’esatto ammontare.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Anche questo motivo è infondato.

La ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la validità della clausola relativa all’esclusione della garanzia per le somme dovute dalla contraente a titolo di penale.

Ma la contestazione dell’accertamento svolto dalla corte di appello in ordine alla circostanza che la suddetta clausola fu oggetto di specifica trattativa, e non unilateralmente predisposta, è certamente inammissibile, trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato, e fondato sull’esame delle circostanze rilevanti – come tale sottratto a censura ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – di cui si chiede illegittimamente la revisione in sede di legittimità.

Analogamente deve concludersi con riguardo alla censura relativa all’altra, autonoma, ratio che fonda la medesima decisione, secondo la quale non si tratta di una clausola di esonero da responsabilità, ma di una vera e propria delimitazione dell’oggetto del contratto. D’altra parte, si tratta di questioni nuove, in quanto le relative eccezioni non risultano sollevate nel corso del giudizio di merito.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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