Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23207 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. II, 08/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FRATTE DI TRASTEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato CANEVARI
CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGERI ANTONINO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A., D.C., B.G.F.,
B.F.G.G.M., tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta
procura alle liti (per D.C. e D.A.) per atto
notaio Paolo Trovato di Milazzo, in data 22.5.2008, n. rep. 24800, e
giusta procura speciale (per i sigg.ri B.) per atto notaio
Salvatore Lazzara di Catania, in data 23.5.2008, n. rep. 103612, che
vengono allegate in atti;
– controncorrenti –
e contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 275/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
10.5.07, depositata il 17/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Giovanni Giacobbe che si
riporta agli scritti e chiede rinammissibilità del ricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – La ricorrente, M.M., impugna la suindicata sentenza. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo accolto la sua doglianze ed avendo dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per violazione del principio del contraddittorio, aveva violato l’art. 354 c.p.c., comma 4 e l’art. 356 c.p.c. per non aver trattato la questione del rinnovo della CTU per accertare il valore dell’immobile da dividere. La Corte aveva aderito acriticamente alla CTU svolta in primo grado. Non aveva la Corte inoltre tenuto conto dell’indivisibilità del bene vincolato perchè di interesse storico. Lamenta inoltre la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per aver fondato la Corte territoriale le valutazioni sulle conclusioni del CTU in primo grado, basate non su cognizioni tecniche ma su parere personale del consulente tecnico.
2. – Resiste con controricorso la parte intimata.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
4. – Il ricorso appare manifestamente infondato. Quanto al primo motivo occorre rilevare che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla divisibilità del bene e sul suo valore, tenendo conto di tutte le osservazioni delle parti. La Corte territoriale ha specificamente affrontato gli aspetti relativi alla affermata nullità della sentenza con riferimento ai suoi effetti sulla CTU, giungendo alla conclusione che tale atto non era stato inciso dalla violazione accertata. Il secondo motivo risulta poi del tutto generico, non essendo state formulate critiche specifiche alle conclusioni della CTU con argomentazioni adeguate per superare le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale.
5. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.500,00 (tremilacinquecento/00) Euro per onorari e 200,00 (duecento/00) Euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011