Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23206 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12718/2013 proposto da:

T.M., V.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato PIERO FARALLO, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI

CECCANO, in persona del Dirigente scolastico pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3114/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha rigettato la domanda proposta da T.M. e V.E., docenti di scuola secondaria, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, diretta al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato – sia pre ruolo che di ruolo – presso la scuola materna;

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le predette docenti sulla base di due motivi;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con unico motivo le ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Erronea valutazione ed interpretazione dell’ordinanza n. 89 del 30 marzo del 2001 della Corte Costituzionale. Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, osservando che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 e il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 83, generalizzano la mobilità verso l’alto consentendo di conservare l’anzianità maturata nel pregresso ruolo con la sola esclusione dei servizi non di ruolo;

che il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144 del 06/05/2016), in forza del quale dalla L. n. 312 del 1980, art. 57, contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, la sentenza cassata con rinvio affinchè il giudice di merito faccia applicazione del principio enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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