Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23205 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1015/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAMILLO CANCELLARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6303/2011 della CORTE D’APPELLO di e NAPOLI,

depositata il 27/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato il diritto di C.L., dipendente del MIUR in servizio come insegnante presso la Scuola Media Statale, alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MIUR sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso, illustrato mediante memorie;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 83, L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 e del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, rilevando che dal sistema normativo non poteva evincersi alcun riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne per il personale docente delle scuole secondarie;

che con ulteriore motivo deduce, altresì, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ragione della riconosciuta valenza, ai fini della ricostruzione della carriera scolastica dei docenti della scuola secondaria, del servizio di ruolo prestato nella scuola materna;

che i motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono manifestamente infondati alla luce del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144 del 06/05/2016), in forza del quale dalla L. n. 312 del 1980, art. 57, contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 magio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

che la peculiarità della questione, che ha richiesto il recente l’intervento delle sezioni unite di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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