Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23204 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9697/2014 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE PELLITTERI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELTERMINI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE LO RE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, in subordine del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 702/2011, in accoglimento della domanda proposta da C.B. (locatrice), dichiarava privo di efficacia giuridica il recesso operato dal resistente Comune di Casteltermini (conduttore) in relazione ad un contratto di locazione per uso non abitativo stipulato tra le parti, ritenendo non sussistenti i gravi motivi sopravvenuti di cui alla L. n. 392 del 1978, invocati dal Comune a sostegno dell’operato recesso; dichiarava, per l’effetto, che il rapporto locativo si era rinnovato fino al 31 marzo 2013; condannava il Comune al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e a scadere fino allo spirare del termine di durata della locazione in parola; rigettava l’ulteriore pretesa risarcitoria proposta dalla locatrice e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione il Comune di Casteltermini proponeva appello, cui resisteva la appellata.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 luglio 2013, rilevando che il Comune aveva inviato la comunicazione della disdetta, con la specificazione delle ragioni dell’anticipato possesso, che tale comunicazione era stata ricevuta dalla locatrice in data 12 gennaio 2008, che il termine di preavviso di sei mesi era scaduto il 12 luglio 2008 e che sino a tale data la C. era rimasta silente al riguardo e che, pertanto, il rapporto locativo in questione aveva cessato i suoi effetti alla predetta data, non avendo la locatrice – nel caso avesse ritenuto non idonee a giustificare il recesso anticipato le ragioni indicate ex adverso – assolto l’onere, posto a suo carico, di contestare la comunicazione ricevuta prima della scadenza di detto termine, rigettava le domande proposte dalla C. e la condannava alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Casteltermini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Omesso esame circa il fatto decisivo ai fini del giudizio che la cessazione del contratto di locazione, comunicata con la lettera di recesso ai sensi della L. 2 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c., pervenuta il 12.01.2008, era stata fissata dal Comune per il 31.07.2008 e non – come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello – alla scadenza dei sei mesi dalla lettera di recesso (e cioè al 12.07.2008) – Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c.”.

Assume la ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere che il rapporto di locazione in questione, a seguito della comunicazione della disdetta con la specificazione delle ragioni dell’anticipato recesso, ricevuta il 12 gennaio 2008, “nel silenzio della C.,… ha cessato i suoi effetti in data 12 luglio 2008”, avrebbe fondato la sua decisione su un’errata lettura della lettera di recesso del Comune di Casteltermini del 12 gennaio 2008 e della L. n. 392 del 1978, art. 27. Sostiene in particolare la C. che la predetta Corte non avrebbe considerato che, per espressa determinazione unilaterale del Comune, il rapporto locativo sarebbe venuto a cessare in data 31 luglio 2008 e che la ricorrente avrebbe tempestivamente contestato la comunicazione del Comune prima della cessazione del contratto, nella medesima data del 31 luglio 2008, alle ore 8,16 45.

1.1. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, in caso di recesso del conduttore per gravi motivi della L. 27 luglio 1978, n. 392, ex art. 27, comma 8, l’effetto risolutivo ex lege della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso previsto dalla norma già indicata (Cass. 14/06/2016, n. 12157) nè la concessione, da parte del conduttore, di un termine di preavviso superiore ai sei mesi previsti per legge rispetto alla data di cessazione del rapporto dallo stesso indicata – come avvenuto nel caso all’esame – può ridondare in danno di questi.

Va poi rilevato che la parte locatrice ha l’onere di contestare i motivi addotti dal conduttore – in relazione ai quali deve essere valutata la legittimità del recesso – in un tempo ragionevole, affinchè il comportamento della stessa possa ritenersi conforme a buona fede. Nella specie, la locatrice ha manifestato la sua contestazione in un termine non ragionevole, dovendosi considerare tale quello superiore al termine di sei mesi previsto dalla legge come termine minimo di preavviso.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza nella parte in cui non ha deciso sulla domanda della ricorrente e sul secondo e terzo motivo di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, in relazione al contenuto della lettera di disdetta del Comune di Casteltermini del 10.01.2008 prot. n. 613 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, accogliendo il primo motivo di appello, abbia omesso di esaminare gli altri motivi di gravame e di decidere la causa nel merito (v. ricorso p. 34) ed in particolare non si sia pronunciata sulla domanda da lei proposta di declaratoria di illegittimità del recesso dal contratto di locazione, non costituendo valido motivo di recesso della L. n. 392 del 1978, ex art. 27, l’ultimazione dei lavori di costruzione dell'”incubatore d’imprese” in cui il Comune intendeva trasferire gli uffici allocati nell’immobile di proprietà della ricorrente, e sulle ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Sostiene la ricorrente che tale omessa pronuncia, oltre a violare l’art. 112 c.p.c., violerebbe “poi e in ogni caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della L. 27 luglio 1978, art. 27, in relazione al contenuto della lettera di disdetta del Comune di Casteltermini del 10.01.2008 prot. n. 613”.

2.1. Il motivo va rigettato.

Al riguardo si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare l’omessa pronunzia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata sotto il profilo non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20/09/2013, n. 21612; Cass. 4/10/2011, n. 20311; Cass. 10/05/2007, n. 10696; Cass. 21/07/2006, n. 16788).

Parimenti il vizio in parola va escluso quando ricorrano gli estremi dell’assorbimento della domanda in altre statuizioni (Cass. 11/01/2006, n. 264; Cass. 25/02/2005, n. 4079).

Nella specie emerge chiaramente che la Corte territoriale abbia ritenuto superate ed assorbite le ulteriori domande, proposte dalla C. ed alle quali la stessa fa riferimento con il motivo all’esame, dall’operato rilievo della tardività delle contestazioni dalla medesima sollevate.

Da quanto appena evidenziato consegue che neppure sussiste la violazione di legge lamentata, nei termini prospettati dalla ricorrente.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. La parziale novità della questione esaminata consente l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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