Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23204 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10027 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

B.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Pasquale Mantello (C.F.: MNTPQL66P09D086T);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario e

procuratore R.F. rappresentato e difeso dall’avvocato Fedele

Lucchetta (C.F.: LCCFDL64T06D086F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 402/2015, pubblicata in data 24 marzo 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 27 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Sud. S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una illegittima iscrizione ipotecaria, effettuata nonostante l’avvenuta sospensione, in via giudiziaria, dell’esecutività dell’iscrizione a ruolo che la fondava.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cosenza.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, compensando le spese del grado.

Ricorre la B., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si impugna la sola statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in quanto disposta malgrado la pacifica soccombenza di controparte ed in assenza delle condizioni di legge, nonchè in difetto della prescritta “indicazione dei giusti motivi” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 e con motivazione sul punto solo apparente e di mero stile, oltre che smentita e contraddetta dal contesto complessivo della decisione medesima”.

La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato, diversamente da quanto prospettato nella proposta del relatore.

Avendo il giudizio avuto inizio nel giugno 2007, è applicabile il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotto con la L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), in base al quale la compensazione delle spese di lite è possibile, oltre che in caso di reciproca soccombenza, anche laddove “concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

E nel caso di specie tali giusti motivi risultano esplicitamente indicati dalla corte di appello, che ha fatto riferimento sia alla peculiarità della fattispecie affrontata che alla disputabilità delle questioni giuridiche affrontate (questioni peraltro relative ad una materia oggetto di frequenti contrasti giurisprudenziali, tanto da aver richiesto più di un intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, come emerge dal complesso della motivazione della stessa sentenza impugnata).

La decisione, pertanto, da una parte risulta conforme alle prescrizioni dettate dalla disposizione richiamata dalla ricorrente (art. 92 c.p.c., comma 2) e, dall’altra parte, è dotata di adeguato sostegno argomentativo rispetto all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito dalla medesima disposizione, potere che non può di conseguenza ritenersi ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, in base ai limiti attualmente vigenti per il controllo sugli eventuali vizi di motivazione, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sui quali, si vedano Cass., Sez. U, Sentenze n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01, e n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833-01).

Non è ravvisabile dunque la denunziata violazione delle norme richiamate da parte ricorrente.

2. Il ricorso è rigettato.

Anche le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, non solo in considerazione dei motivi già ritenuti idonei a giustificare la compensazione di quelle del giudizio di merito, ma anche in virtù delle oggettive incertezze applicative, delle ripetute modifiche normative e dell’evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali in ordine al tema della motivazione richiesta ai fini della compensazione delle spese di lite.

Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, in quanto la ricorrente ha documentato di essere stata ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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