Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23203 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13179/2013 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata ex lege in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui è rappresentata e difesa per legge;

– ricorrente –

contro

B.M., C.P., CA.VI., L.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI SCIANGULA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO CALANNI giuste procure speciali

notarili, A.C., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 241/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato dello Stato ETTORE FIGLIOLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità e rigetto per

le prime due censure; stralcio delle posizioni di R., P. e

G.G. per la terza censura.

Fatto

I FATTI

La Dott.ssa A.C., insieme ad altri 39 professionisti, laureati in medicina e chirurgia, esponendo di aver conseguito un diploma di specializzazione sulla base dell’ordinamento vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna alla corresponsione di una adeguata retribuzione, o al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione della giusta remunerazione per il tempo di frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato Italiano dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale del diritto sollevata dalla convenuta.

La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’appello dei professionisti con la sentenza n. 241/2013, depositata il 18.2.2013, richiamando l’ormai consolidato orientamento di questa Corte che riconduce il diritto degli interessati ad ottenere il risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano di direttive comunitarie allo schema della responsabilità per inadempimento dello Stato a fronte di una obbligazione ex lege, con conseguente individuazione del termine decennale di prescrizione e fissazione del dies a quo della decorrenza di esso dall’entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, che con l’art. 11 ha provveduto ad un adempimento parziale delle direttive stesse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone tre motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria avverso la predetta sentenza.

Resistono con controricorso la dottoressa A.C. e gli altri 39 medici specializzati.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che nel ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si parla anche della posizione della Dott.ssa C.C. (all’interno della trattazione del terzo motivo): la dottoressa però non è indicata come parte nè nella intestazione nè nel testo nella sentenza d’appello e non è costituita nel giudizio di cassazione insieme ai controricorrenti. Deve ritenersi che il suo nominativo sia stato inserito per errore in questo ricorso e quindi la sua posizione non sarà oggetto di esame.

Appare poi preliminare la ricognizione della questione posta con il terzo motivo di ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente introduce la questione della immatricolazione precedente al 31.12.1982, ossia avvenuta prima della data ultima fissata allo Stato italiano per il recepimento della direttiva comunitaria (il tutto limitatamente alla posizione di soli quattro medici, R.M., P.G., G.G. e C.C.): a fronte di una immatricolazione così risalente, non sarebbe configurabile, perchè non sarebbe ancora maturato l’inadempimento, la responsabilità dello Stato italiano per il mancato recepimento della direttiva comunitaria.

Come già detto, non si prenderà in esame la posizione di C.C. perchè non è parte del giudizio.

Per quanto concerne invece la questione posta dal terzo motivo, con ordinanza interlocutoria n. 21654 del 23 ottobre 2015 la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha evidenziato la presenza di un contrasto in merito alla sussistenza di un diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, anche in favore di quei medici specializzandi che avessero iniziato i corsi anteriormente al 1 gennaio 1983, contrasto che ha visto opporsi consapevolmente a numerosi precedenti convergenti su di una soluzione negativa, costituenti un orientamento ormai consolidato degli ultimi anni, alcune recenti pronunce della Sezione lavoro, che hanno sostenuto la non conformità dell’indirizzo prevalente alle decisioni della Corte di Giustizia UE, intervenute in materia, ed optato per il riconoscimento del risarcimento del danno anche ai medici specializzandi che avevano intrapreso la formazione specialistica prima del 31 dicembre 1982.

La stessa ordinanza, quanto alla tesi ostativa, richiama il significativo passaggio motivazionale di Sez. 6-3, 11 gennaio 2013, n. 587, secondo cui: “avendo gli specializzandi iscrittisi a corsi di specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all’obbligo di ottemperare alle note direttive ed essendo l’obbligo statuale di adempiere le direttive correlato all’organizzazione del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione di inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal 1 gennaio 1983 fosse riferibile soltanto all’organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella data e, quindi, a corsi iniziati da essa. Con la conseguenza che il diritto nascente dalla situazione di inadempienza non poteva riguardare i medici che a quella data stavano frequentando già corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in quanto ciò si sarebbe risolto in una sorta di inammissibile retroattività degli effetti dell’inadempimento statuale, cioè del fatto costitutivo del diritto dei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nelle condizioni di fatto in cui, se le direttive fossero state adempiute, avrebbero potuto beneficiare dei diritti da esse previsti: tali condizioni di fatto erano, infatti, riferibili all’inizio del corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza di un corso iniziato anteriormente.”.

Quanto alla tesi ammissiva, l’ordinanza di rimessione ripropone le motivazioni sviluppate in Sez. L, 22 maggio 2015, n. 10612, nella parte in cui si riconduce la soluzione favorevole alle sollecitazioni vincolanti che provengono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Con successiva ordinanza interlocutoria n. 23652 del 19 novembre 2015 la terza sezione della Corte anch’essa ha segnalato la presenza dello contrasto, e, dato atto dell’avvenuta rimessione della questione alle Sezioni Unite, ha preso posizione a favore della tesi ostativa rimarcando che dovrebbe essere proprio una corretta interpretazione del diritto comunitario a fondare la limitazione temporale ai corsi iniziati dopo l’1.1.83.

Gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente affinchè valutasse l’opportunità di assegnarli alle Sezioni Unite per le ragioni esposte.

E’ stata devoluta alle Sezioni Unite la seguente questione: “dica la Corte se il diritto al risarcimento del danno per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetti anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato a frequentare i corsi di specializzazione anteriormente al 1 gennaio 1983”.

Appare quindi necessario disporre la separazione del ricorso in relazione alla posizione dei dottori R.M., P.G. e G.G. (come da separata ordinanza di rinvio a nuovo ruolo), fino alla decisione delle sezioni Unite sulla questione. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè la violazione delle direttive CEE 82/76 e 75/362, 75/363, 93/16 del D.Lgs. n. 257 del 1991 e della L. n. 370 del 1999, ed il difetto di motivazione.

Sostiene che la sentenza impugnata abbia violato la normativa indicata laddove non ha preso in considerazione le difese dell’amministrazione che lamentavano che nel ricorso non fosse stata neppure precisata la specializzazione effettivamente conseguita, le scuole frequentate, i periodi delle rispettive frequenze, nè se si trattasse o meno di specializzazioni comuni a due o più Stati membri.

Con il secondo motivo, la ricorrente richiama la violazione della norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, e la normativa, interna e europea, la cui violazione è stata denunciata anche in relazione al primo motivo, in relazione al fatto che il diritto al risarcimento o indennizzo sia stato riconosciuto anche in favore di alcuni medici che hanno conseguito specializzazioni non rientranti tra quelle individuate dalle precitate direttive, nè nell’elenco allegato alla direttiva n. 93/16 CEE, riconosciute da due o più Paesi dell’Unione (e riporta i nominativi di 15 dei medici che sono parti in causa con le relative specializzazioni).

Per altri quattro medici sostiene invece la ricorrente che essi avrebbero conseguito una specializzazione a seguito della frequentazione di un corso di durata minore a quella prevista come minima dalle direttive (tre medici un corso di tre anni, R. Carolina un corso di soli due anni).

Il primo ed il secondo motivo risultano complessivamente inammissibili, prima ancora che infondati.

La sentenza di appello ha rigettato l’analoga eccezione di difetto di allegazione formulata dall’Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio di merito e qui reiterata, laddove si afferma che i medici non avrebbero allegato la specializzazione rispettivamente conseguita, che nessun medico avrebbe prodotto copia del diploma di specializzazione, e che alcuni medici, indicati nominativamente nel ricorso, non avrebbero conseguito una specializzazione riconosciuta a livello europeo smentendone l’assunto in fatto, ovvero affermando che i rispettivi periodi di frequenza fossero stati correttamente indicati negli atti di citazione di primo grado, e osservando, quanto alla durata, che la relativa indicazione, trattandosi di elemento desumibile da leggi o regolamenti non rientrante appieno nell’onere probatorio a carico della parte.

La ricorrente nega che ciò sia esatto senza riprodurre gli atti della controparte e senza neppure richiamarli, limitandosi a contrapporre la propria lettura dei fatti a quella già effettuata dalla corte d’appello: sotto questo profilo il motivo proposto è inammissibile sia perchè volto ad indurre la corte ad un nuovo giudizio in fatto, sia perchè manca di richiamare adeguatamente, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti e i documenti alla cui presenza (o assenza) fa riferimento.

Va ricordato quanto affermato in proposito già da Cass. S.U. n. 7161 del 2010: in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

A ciò si aggiunga che, laddove si affermi come nella specie che la sentenza impugnata afferma per verificatosi un fatto processualmente rilevante (l’indicazione nell’atto introduttivo delle rispettive specializzazioni da parte dei medici) che si assume essere inesistente, l’impugnazione appropriata sarebbe la revocazione per errore di fatto.

Quanto alla mancanza di allegazione e prova, da parte degli attori, che le specializzazioni conseguite fossero rientranti tra quelle individuate dalle direttive n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, o rientrassero nell’elenco indicato alla direttiva 93/16/CCC, ovvero fossero quanto meno comuni a due o più Stati membri, la corte d’appello qualifica la relativa eccezione formulata dall’ Avvocatura come generica e per questo non la confuta con una motivazione maggiotinente analitica.

In questa sede l’Avvocatura reitera l’eccezione, enunciando dettagliatamente quanto alle posizioni di quindici medici quali fossero le rispettive specializzazioni e negando che esse rientrassero tra quelle prese in considerazione dalle direttive comunitarie, senza peraltro idoneamente documentare di aver in effetti svolto adeguatamente l’eccezione nel corso del giudizio di merito, in quale atto, con apposita riproduzione del contenuto di esso, indicazione della sua collocazione nel fascicolo di parte e rinnovazione del deposito in questa sede: in difetto di questa puntualizzazione, l’eccezione, a fronte del rilievo di genericità formulato dalla corte d’appello, si appalesa come nuova e non può essere in questa sede presa in considerazione.

Deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo di ricorso che introduca una circostanza di fatto che non ha fatto parte o non è stata presa in considerazione nel giudizio di merito neppure al fine di proporre una nuova questione di diritto che sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza purchè il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento).

In questo caso non vi è modo di verificare, sulla base della formulazione del ricorso, nè che effettivamente gli attori non avessero precisato le scuole di specializzazione rispettivamente frequentate, nè che questo profilo sia stato oggetto di puntuale contestazione da parte della convenuta, nè in qual modo, qualora fosse esatta la premessa del difetto di allegazione da parte degli attori, l’indicazione relativa al tipo di scuola di specializzazione frequentata dai quindici professionisti di cui al secondo motivo di ricorso sia stata veicolata nel giudizio.

Deve ricordarsi che proprio in ipotesi di controversia instaurata, vigente l’art. 167 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, da medici specializzatisi anteriormente all’anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l’amministrazione convenuta, dell’obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti addotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicchè la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescrizione comporta che, una volta disattesa quest’ultima, tali presupposti devono ritenersi provati (Cass. n. 20870 del 2013).

In relazione al rilievo relativo alla frequentazione dei corsi per periodi che, benchè sufficienti a conseguire le rispettive specializzazioni secondo lo Stato italiano, fossero inferiori ai periodi minimi di durata delle scuole previsti a livello europeo, questa Corte ha già avuto più volte modo di puntualizzare che, in consonanza con il dictum di cui a Cass. 6427/08, l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva sia conseguenza dell’inadempimento del legislatore italiano, che non può andare a detrimento del professionista che non aveva modalità alternativa di frequentazione e di durata della scuola stessa. Proprio al fine di ricondurre a diritto e a ragionevole equilibrio funzionale situazioni meritevoli di una disciplina sostanziale diacronicamente analoga, si è più volte affermato che la circostanza pacifica che i medici avessero, nel periodo di ritardata attuazione della direttiva, frequentato le scuole di specializzazione come allora organizzate lascia presumere, quanto meno in linea teorica, che essi le avrebbero frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie (questione affrontata tra le altre da Cass. n. 1182 del 2012 e dalle sentenze nn. 21973, 21498, 23275 e 23276 del 2011).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente ne è uscita soccombente. Essendo l’Amministrazione pubblica ricorrente esente dall’obbligo di versamento del contributo unificato, tuttavia, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Previa separazione del giudizio nei confronti di R.M., P.G. e G.G. come da separata ordinanza di rinvio della causa a nuovo ruolo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della esenzione dell’Amministrazione dall’obbligo del versamento del contributo unificato e della insussistenza dei presupposti di legge per il suo raddoppio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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