Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23202 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 23/10/2020), n.23202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18671/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ARISTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Salvatore Capomacchia e dall’Avv. Cesare

Persichelli, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 20 presso

lo studio dell’Avv. Cesare Persichelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 81/10/2011 depositata il 9 giugno 2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2019

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 81/10/11 depositata in data 9 giugno 2011 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, accoglieva l’appello proposto da Arista Società Cooperativa Sociale avverso la sentenza n. 12/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso quattro avvisi di accertamento e tre avvisi di irrogazione sanzioni relativi ad IRAP, IRPEF e IVA per gli anni di imposta 2004-2006.

– In particolare, le riprese traevano origine da accertamenti su rapporti tra la contribuente e la società di diritto polacco Arista Polka, in relazione a contratti di appalto di manodopera attraverso i quali il mercato italiano veniva approvvigionato di manodopera estera in violazione delle quote di ingresso di personale straniero di cui al T.U. n. 286 del 1998, nonchè in frode alle autorizzazioni di distacco ai sensi dell’art. 27, lett. g), dello stesso. Venivano inoltre contestate l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti, e l’illegittima riqualificazione in salario di indennità di trasferita e rimborsi corrisposti a propri dipendenti ed amministratori.

– La CTR non condivideva le conclusioni della CTP, ritenendo esistente una pregiudizialità in favore del giudice del lavoro e del giudice penale cui solo successivamente e in caso di acclarata responsabilità della società avrebbero potuto conseguire effetti fiscali a carico della contribuente.

– Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 39, e dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR disposto l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni per ragioni di carattere processuale non sollevate dalla contribuente tra i suoi motivi di appello.

– In via preliminare va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo articolata in controricorso. Non v’è dubbio che la CTR ha considerato nel corpo della decisione, nella quale la parte motiva viene integrata dallo svolgimento del processo (cfr. pp. 2 e ss della sentenza), la pluralità delle riprese che componevano la materia del contendere, e ha concluso per l’annullamento delle riprese (cfr. p. 6 della sentenza) portate dai quattro avvisi di accertamento e dai tre avvisi di irrogazione sanzioni relativi ad IRAP, IRPEF e IVA emessi a carico della contribuente per gli anni di imposta 2004-2006.

– Con il secondo motivo di ricorso – sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 39, e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, per aver la CTR comunque mancato di tener conto nella sua decisione dell’autonomia del processo tributario da quello penale e civile.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi diretti ad ottenere la nullità della sentenza e incentrati sulla denegata giurisdizione del giudice tributario, e sono fondati, nei termini che seguono. Va premesso che nell’ordinamento non esiste più la cosiddetta pregiudiziale penale, la quale prevedeva la sospensione necessaria del processo civile nelle more del processo penale influente, stante l’abrogazione dell’art. 3 c.p.p. del 1930 e la nuova formulazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per il processo tributario. Inoltre è consolidato l’orientamento rigoroso e restrittivo secondo cui, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, prevede tassative ipotesi di sospensione del processo tributario (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8130 del 23/05/2003), ma, in ogni caso, nel caso in esame è pacifico il fatto che non era pendente alcun processo penale – nè giuslavoristico – influente sulla questione che la CTR era chiamata a decidere.

– Va poi rammentato, quanto al rapporto tra processo tributario e questioni interpretative del rapporto negoziale sottostante, che la Corte ha affermato molte volte – soprattutto in tema di simulazione del negozio, ma il principio riguarda naturalmente oltre ad aspetti patologici del negozio anche la fisiologica qualificazione negoziale – che, ove il giudice tributario ritenga necessario un preventivo accertamento perchè la qualificazione giuridica su cui l’Amministrazione basa la pretesa fiscale è contestata, spetta al giudice tributario stesso il potere-dovere di controllare “incidenter tantum”, attraverso l’interpretazione del negozio, l’esattezza di tale valutazione, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12782 del 21/06/2016).

– Orbene, il giudice d’appello ritiene necessaria la celebrazione e conclusione di un previo processo davanti al giudice ordinario penale e davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quale condizione necessaria per poter poi consentire al giudice tributario in un secondo momento di decidere sulle eventuali ricadute fiscali di tali antecedenti processuali.

– Tale ratio decidendi non tiene conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale richiamata, dalla quale si desume che ove il giudice tributario ritenga indispensabile – e di ciò l’Agenzia dubita ritenendo che la società di diritto polacco Arista Polka sia una mera cartiera – compiere un accertamento circa il rapporto negoziale sottostante la pretesa tributaria azionata – nel caso di specie un’intermediazione di manodopera vietata – è lo stesso giudice tributario a dovervi provvedere in via incidentale. Ciò è conforme anche alla necessità di definire il processo “entro un termine ragionevole”, principio consacrato dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 47, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

– Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, alle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, alle questioni rimaste assorbite, e per il regolamento delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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