Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23200 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6706-2018 proposto da:
CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori
A.M.A., + ALTRI OMESSI, nelle rispettive qualità di titolari delle
omonime Farmacie, in persona dell’Amministratore Unico, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO MEDA, 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA
TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GABRIELLA MAZZOLI, BARBARA BENTIVOGLIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5025/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di dicembre 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi di mora incorrendo 1) nell’omesso esame di un fatto decisivo in violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1219 c.c. per aver ritenuto che la costituzione in mora fosse avvenuta solo con la notificazione del d.i., sebbene fossero stati prodotti in giudizio gli atti progressi (raccomandata 3.3.2010) costitutivi di essa; 2) nell’omesso esame di un fatto decisivo e nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per non aver valutato le prove agli atti e per aver denegato il dovuto riconoscimento degli interessi di mora, come pur degli interessi legali.
Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. E’ fondata la violazione dell’art. 1219 c.c. denunciata con il primo motivo di ricorso.
3. Ricordato, invero, che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte ai fini della costituzione in mora non è richiesta l’adozione di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, il giudizio, in guisa del quale il decidente del grado, ravvisando che nella specie risultino “inviati semplici documenti contabili”, ha escluso la sussistenza della mora, non si sottrae all’eccepito errore di diritto alla luce del testuale tenore dell’atto costitutivo di essa (raccomandata 3.3.2010), in cui, come riporta il motivo, figura la frase “vi ricordiamo, quali mandatari all’incasso, che dalle date sotto indicate inizieranno a decorrere gli interessi da ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili”.
4. Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, previa cassazione dell’impugnata decisione, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019