Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23200 del 15/11/2016
Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26702/2013 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio p.t., MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri
p.t., UNIVERSITA’ STUDI MILANO, in persona del Rettore p.t.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per
legge;
– ricorrenti –
contro
N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE
MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUSEPPE NINNO
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3201/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 08/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;
udito l’Avvocato ROBERTO GIUSEPPE NINNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in
subordine per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. La Presidenza del Consiglio di ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Milano hanno proposto ricorso per cassazione contro N.D. avverso la sentenza n. 3201 dell’8 ottobre 2012, con cui la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Milano nel febbraio del 2008, li ha condannati al pagamento della somma di Euro 26.852,00 oltre interessi legali dalla data della domanda a titolo di risarcimento del danno sofferto dall’intimato per la mancata consecuzione dell’adeguata remunerazione in relazione alla frequenza di un corso di specializzazione medica nella situazione di inattuazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva 82/76/CEE.
p.2. Al ricorso ha resistito il N. con controricorso.
p.3. Il resistente ha depositato memoria ed atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quello che redasse il ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. La motivazione può, ad avviso del Collegio, essere resa in forma semplificata, perchè in via preliminare deve rilevarsi che il ricorso appare tardivo.
Parte ricorrente ha proceduto ad un tentativo di notifica a mezzo posta tempestivo per quanto concerne la sua attività di attivazione del procedimento notificatorio, ma la notificazione non si è perfezionata perchè essa è stata eseguita presso il domicilio dei difensori del N. nel giudizio di appello, per come indicato dalla sentenza, ancorchè detti difensori avessero mutato tale domicilio, dandone comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Milano in data 26 gennaio 2011. La difesa erariale ha proceduto allora ad una nuova notificazione, ma essa si è perfezionata dopo la scadenza del c.d. termine lungo.
Viene in rilievo il seguente principio di diritto:
“In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello rinotificato in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo, tempestivamente chiesto – presso il domicilio eletto dall’avvocato e dalla parte nel luogo sede dell’ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte)”: così Cass. sez. un. n. 17352 del 2009; in precedenza già Cass. sez. un. n. 3818 del 2009, che aveva, peraltro, ritenuto necessaria un’istanza al giudice, necessità superata dalla successiva decisione).
Nella specie si trattava di difensori esercenti infra districtum, onde la difesa erariale avrebbe dovuto, all’atto di procedere all’attivazione del procedimento di notificazione dell’impugnazione accertarsi del mutamento di domicilio.
Il ricorso appare pertanto inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016