Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23200 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

BALI’ MASSIMO, AMORE ENRICO giusta procura speciale alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’INNOCENZO PAOLA, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1538/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

18/09/09, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato D’Innocenzo Paola, difensore dei controricorrenti

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso anche

per difetto di procura.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 17.05.2011 ha depositato la seguente relazione ex art. 380 bis:

“1 – Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c., depos. in data 19.10.2004, la sig.ra T.A.L. evocava avanti al tribunale di Aosta i coniugi C.D. e D.F.A. chiedendo di essere reintegrata nel possesso del muro di sua esclusiva proprietà, sito sul lato ovest dell’androne d’ingresso dalla pubblica via allo stabile sito in (OMISSIS), sul quale muro i convenuti – che erano comproprietari dell’androne ma non del muro stesso – avevano arbitrariamente apposto una cassetta postale.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione dei resistenti, il tribunale adito, previa ispezione dei luoghi ed escussione dei testi, con la sentenza n. 385/06, rigettava il ricorso, ritenendo tra le parti sussistesse una situazione di compossesso del muro in questione nel quale erano si trovavano alloggiati anche dispositivi elettrici (per la luce e l’apertura automatica del cancello) utilizzati dagli stessi convenuti. Avverso la sentenza la sig.ra T. proponeva appello lamentando l’erronea valutazione di fatto da parte dei tribunale per quanto riguarda il compossesso del muro, atteso che la collocazione sul cennato muro dei menzionati dispositivi elettrici era stata autorizzata da essa appellante in virtù dell’atto di transazione del 8.10.91 con il quale le parti avevano trovato un accordo relativo all’uso del vano androne.

L’adita Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1538/2009, depos.

in data 16.11.2009, rigettava l’appello principale proposto dalla T., ed accoglieva quello incidentale formulato dagli appellati in tema di spese processuali come liquidate dal primo giudice. Ribadiva che la questione interpretativa della menzionata scrittura privata del 28.10.91 era irrilevante in quanto introduceva elementi petitori nel giudizio possessorio, ma che comunque essa non inibiva agli appellati l’apposizione della loro cassetta postale, che dunque non costituiva spoglio del possesso o compossesso esercitato dalla T. sul muro in questione; tale evento non veniva “… ad incidere sulle sue modalità di esercizio, dal momento che essa non impedi(va), come dimostrato nel corso del sopralluogo, l’attivazione da parte della ricorrente, dell’impianto d’illuminazione che si trova(va) sul muro anzidetto e non pare(va) potere pregiudicare la funzionalità degli impianti che la stessa parte asseri(va) presenti all’interno dello stesso”.

Avverso tale decisione T.L.A. propone ricorso per cassazione fondato su 5 motivi; resistono gli intimati con controricorso. 2 – Preliminarmente occorre rilevare l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di procura speciale, posto che quella conferita dalla T. al proprio difensore era soltanto In procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

La doglianza è infondata, dovendo ritenersi valida anche per il giudizio di legittimità, la procura rilasciata – come nella fattispecie – nel giudizio di primo grado in ogni fase, stato e grado del presente procedimento….

Passando all’esame di ricorso, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. e insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte d’Appello a suo avviso non avrebbe adeguatamente valutato la questione della proprietà esclusiva del muro da parte della ricorrente, peraltro desumibile proprio dal tenore dell’atto di transazione suddetto, che la corte stessa aveva esaminato traendone però conclusioni errate;

la corte avrebbe pertanto errato nel ritenere irrilevanti ogni accertamento di natura petitoria che poteva valere ad colorandam possessionem.

Con il 2 motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1027, 1140 e 1346 c.c. di vizio di motivazione. Deduce che il muro non è stato oggetto di compossesso , atteso che la ricorrente ne aveva il possesso esclusivo, esercitando il corrispondente potere di fatto La corte non aveva preso in esame gli argomenti a tal fine dedotti dalla ricorrente (i dispositivi elettrici ecc. inseriti nel muro sarebbero inesistenti tranne il filo elettrico destinato all’apertura del cancello). Con il 3 motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. e vizio di motivazione. L’esistenza sul muro del filo per l’apertura del cancello configurerebbe – a suo avviso – il possesso configurabile come esercizio di una servitù ma non della proprietà del muro: quindi non si può parlare di compossesso del muro come fa il giudicante. Con il 4 motivo infine gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. e il vizio di motivazione, sostenendo che i convenuti avevano al più il possesso di un a porzione limitatissima del muro (dove passava il filo elettrico) da cui non poteva desumersi il compossesso dell’intero muro.

Con il 5 motivo infine l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. insufficiente o contraddittoria motivazione per il mancato esame delle istanze istruttorie proposte (e disattese).

3) Le prime 4 censure di cui sopra non sembrano fondate.

Le predette doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione – in realtà si soffermano soltanto su questioni di fatto, tendenti ad una rivalutazione de merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità; invero la ricorrente postula un apprezzamento dei fatti e delle prove invocando una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, il quale in realtà ha esaminato in modo diffuso, con coerente logica argomentativa, tutte le circostanze evidenziate dall’esponente ed ha ritenuto che i convenuti avevano il compossesso del muro (nel quale si trovava il filo elettrico di apertura automatica del cancello), per cui non costituiva spoglio l’apposizione della cassetta postale da parte dei medesimi.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007). Per quanto riguarda in specie il 1 motivo, occorre ricordare che secondo questa S.C. “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto” (Cass. n. 17567 del 31/08/2005).

Anche il 5 motivo infine è inammissibile, perchè difetta di autosufficienza, non essendo state trascritte le prove che si assume non ammesse( Cass. n. 9711 del 21.05.04)”.

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.

IL COLLEGIO tanto premesso , letta le memoria dei controricorrenti;

OSSERVA:

la relazione sopra riportata non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente; peraltro, attese le richieste dei controricorrenti e del P.G., occorre dichiarare preliminarmente l’inammissibilità del ricorso anche per carenza di procura speciale, posto che quella conferita dalla T. al proprio difensore a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non può valere anche per il giudizio di legittimità. Secondo la S.C. la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio (Cass. n. 5554 del 09/03/2011).

Si ritiene pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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