Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23200 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12578/2015 proposto da:

ANTONINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LEPA SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 36, presso lo

studio dell’avvocato GENNARO LEONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNA GAGLIARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4577/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 luglio 2014, ha accolto l’appello proposto da Lepa Sport s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17523 del 2011, e per l’effetto ha rigettato la querela incidentale di falso, proposta da Antonini s.r.l. nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7240 del 2007, con il quale il Tribunale di Roma aveva intimato a Lepa Sport srl il pagamento dell’importo di Euro 27.000,00 oltre interessi e spese in favore di Antonini srl.

2. Per la cassazione della sentenza Antonini srl ha proposto ricorso, anche illustrato da memoria, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso Lepa Sport srl.

3. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

4. Con l’unico motivo di ricorso Antonini srl denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e contesta che la Corte d’appello, pur avendo condiviso l’accertamento compiuto dal Tribunale – secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo n. 7240 del 2007 si è perfezionata in data 4 maggio 2007 (e non in data 9 maggio 2007) – ha rigettato la querela di falso, omettendo di pronunciarsi sulla verità del documento.

5. La doglianza risulta inammissibile per carenza di interesse, essendo la sentenza della Corte d’appello pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente.

5.1. Come evidenziato nella proposta di decisione del relatore, la Corte d’appello ha rigettato la querela di falso in coerenza con l’esito dell’accertamento compiuto dal Tribunale, dal quale era emerso che “l’annotazione a mano sulla copia dell’atto era stata redatta dall’Ufficiale Giudiziario e recava la data corretta (4 maggio 2007), solo vergata con calligrafia non chiara, ciò che aveva ingenerato l’equivoco” (pag. 4 sentenza appello).

L’accertata assenza di falsità ha imposto il rigetto della querela di falso, e la conclusione non è in contrasto con i principi affermati nelle pronunce richiamate dalla ricorrente (a partire da Cass. Sez. U. 01/09/1999, n. 614), riguardanti altrettanti casi di “discordanza fra i dati emergenti dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario”, discordanza che nella specie è stata esclusa.

Nel contempo, la Corte d’appello ha accertato che la data di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo è quella del 4 maggio 2007, come sostenuto dalla odierna ricorrente Antonini srl nel giudizio principale di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la società indicata non ha interesse alla cassazione della sentenza d’appello.

6. La rilevata carenza di interesse prevale sulla infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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