Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 232 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. II, 11/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 11/01/2010), n.232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato CESARINI GUIDO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE TRIESTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 332/2005 della GIUDICE DI PACE di TRIESTE,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato CESARINI Guido, difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle difese, depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. propose tempestiva opposizione ex art. 204 bis C.d.S. avverso il verbale della polizia municipale di Trieste, notificatole il 31.7.04 contestante la violazione di cui all’art. 173 C.d.S. (uso di telefono “cellulare”, di tipo non consentito, durante la guida di autoveicolo) accertata il (OMISSIS), deducendo l’illegittimita’ della contestazione differita e l’insussistenza dell’addebito, essendo la propria autovettura munita di un apparecchio radiotelefonico di tipo bluebooth, collocato senza fili all’orecchio, circostanza che in caso di contestazione immediata sarebbe stata agevolmente constatata evitando ogni seguito alla vicenda. L’opposizione, alla quale aveva resistito il Comune di Trieste, costituendosi a mezzo di un ufficiale della dipendente polizia municipale, venne respinta dall’adito Giudice di Pace di quella citta’, con sentenza dei 2.3 – 2.5.05 per le seguenti essenziali considerazioni:

a) il verbale di accertamento faceva fede fino a querela di falso di quanto avvenuto e constatato dal pubblico ufficiale, senza margini di apprezzamento,nonche’ sulla relativa provenienza;

b) l’opponente non aveva fornito, ne’ chiesto di fornire, prova contraria volta a dimostrare l’erroneita’ dei rilievi degli agenti accertatori;

c) la contestazione non immediata, la cui casistica ex art. 201 C.d.S. e ex art. 384 Reg. Att. C.d.S. non e’ tassativa, risultava “correttamente motivata ed altresi’ specificata nel verbale”.

Contro tale decisione la G. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Il Comune di Trieste non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 73 C.d.S., n. 2, ult. cpv. e della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12.2.2005, per illegittima decurtazione del punteggio della patente di guida, pur in assenza di identificazione del conducente, al quale soltanto e non anche al proprietario del veicolo, avrebbe potuto essere applicata la sanzione accessoria in questione. Si argomenta al riguardo che il Giudice di Pace, “nel rigettare il ricorso…teso anche ad ottenere la revoca della sanzione accessoria…” avrebbe “disapplicato quanto sancito dalla Corte Costituzionale” nella citata sentenza.

Il motivo e’ fondato, perche’ l’opponente, alla quale la violazione era stata contestata in via differita, non in quanto conducente, ma quale proprietaria del veicolo, nel ricorso al Giudice di Pace, dopo aver premesso che all’istante, oltre alla sanzione pecuniaria, era stata “elevata anche quella della decurtazione di nr. 5 punti dalla patente”, e sostanzialmente posto in dubbio (adducendo la non coincidenza dell’apparente eta’ della conducente, indicata dai vigili nel verbale, con quella anagrafica propria) che nella circostanza fosse lei alla guida del veicolo, aveva chiesto il totale annullamento dello stesso, previa sospensione “delle sanzioni”, cosi’ inequivocamente coinvolgendo nell’impugnazione anche la comminata decurtazione del punteggio. Il Giudice di Pace, pertanto, all’atto della decisione, pronunziata in data successiva all’intervenuta pubblicazione (avvenuta il 26.1.05) della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24.1.05, dichiarativa dell’illegittimita’ dell’art. 126 bis C.d.S. nella parte in cui assoggettava alla sanzione in questione il proprietario del veicolo, nei casi di mancata identificazione del conducente e di omessa indicazione dello stesso da parte del predetto, avrebbe dovuto conformarsi al dettato del giudice delle leggi ed eliminare tale decurtazione.

In tal senso pertanto provvede direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in parte “de qua” e parziale accoglimento dell’opposizione.

Con il secondo motivo si deduce omissione, insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione su punto decisivo della controversia, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 173, n. 2 u. cpv. e art. 23 per non aver il giudice di merito esaminato le argomentazioni difensive, con le quali l’opponente non aveva inteso contestare la formale veridicita’ dell’accertamento compiuto dai verbalizzanti, sulla scorta di quanto i medesimi avevano ritenuto, in buona fede, di aver visivamente constatato la sostanziale difformita’ del contenuto dell’attestazione, in realta’ attinente ad una percezione sensoriale che, nelle contingenti circostanze era stata fallace, come sarebbe emerso se vi fosse stata l’immediata contestazione.

L’omissione di quest’ultima ascritta alla circostanza che l’auto dei vigili urbani era bloccata nel traffico, sarebbe stata insufficientemente giustificata dai verbalizzanti, essendo questi in due, ed avrebbe anche impedito, oltre che di accertare l’effettiva natura dell’apparecchio telefonico impiegato nella circostanza, di identificare la persona della conducente.

Il motivo, nella parte in cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti, deve essere respinto alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24.7.2009), della quale il collegio prende atto conformandosi, secondo la quale “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa e’ ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non e’ suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorieta’ oggettiva, mentre e’ riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.

Tale pronunzia, superando il precedente e gia’ prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilita’ delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante necessario proporre querela di falso. Ed a tale principio risulta conforme la motivazione del giudice di merito, nella parte in cui ha disatteso e ritenuto non provabile la circostanza che l’apparecchio telefonico, che secondo il verbale era nella circostanza usato durante la guida, fosse di tipo consentito dall’art. 173 C.d.S. (a viva voce o munito di auricolare).

Quanto alla mancata contestazione immediata, venuto meno (per effetto dell’accoglimento del precedente motivo) il profilo di doglianza relativo alla mancata identificazione della conducente, le residue ragioni per le quali si censura la sentenza impugnata si risolvono in palesi censure in fatto, dal momento che oltre a dedurre circostanze (che i vigili a bordo dell’auto di servizio fossero in due e che anche la conducente fosse ferma nel traffico) di cui non vi e’ menzione nella sentenza e che neppure si afferma rilevabili dal verbale, le stesse implicano un’ inammissibile ingerenza, non consentita al giudice, nelle modalita’ di espletamento del servizio da parte degli agenti della polizia urbana, nello stabilire le relative priorita’, e vanno come tali disattese. (v. Cass. 19032/08, 24335/06, 9924/06, 20114/06).

Il motivo va pertanto respinto.

Tenuto conto dell’esito solo parzialmente favorevole del ricorso, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ferma restante la compensazione di quelle del giudizio di merito disposta dal Giudice di Pace.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e pronunziando nel merito, in parziale accoglimento dell’opposizione, elimina la decurtazione del punteggio dalla patente di guida dell’opponente. Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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