Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 232 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25434-2014 proposto da:

SEGHERIE SCARRONE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/1/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 02/12/2013 e depositata il

26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Maria N. Melchionna (delega Avvocato Claudio

Berliri), per il ricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 26 marzo 2014 la Commissione Regionale della Liguria – in riforma della decisione di primo grado – rigettava la richiesta delle Segherie Scarrone s.r.l., volta ad ottenere la correzione dell’avviso di accertamento concernente i maggiori ricavi societari, operati attraverso l’applicazione dello studio di settore TD09A, dapprima per un totale di Euro 109.203,00 e poi, a seguito delle deduzioni della contribuente, limitando lo scostamento ad Euro 69.000.

Nella sua decisione, la CTR – diversamente dal primo giudice, che aveva considerato prevalente l’attività commerciale – ha ritenuto che l’Ufficio avesse correttamente indicato gli elementi volti a qualificare la prova presuntiva (valutazione delle argomentazioni della società, superate sul rilievo che la quota maggioritaria dei ricavi non riguardasse la mera commercializzazione, e presa d’atto circa la minor reddittività dell’azienda rispetto allo studio di settore, con conseguente riduzione dell’accertamento). Ha aggiunto che le sole vendite su fattura non avrebbero potuto rivestire un peso preponderante, mentre la maggior parte dei materiali acquistati dalle Segherie Scarrone sarebbe stata soggetta ad interventi di adeguamento pre-vendita, rilevanti ai fini dell’inserimento nello studio di settore considerato.

Ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Segherie Scarrone, affidandosi ad un unico motivo, col quale deduce “motivazione apparente, contraddittoria e perplessa su questione decisiva e rilevante ai fini del decidere”, con conseguente violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Assume che la CTR, dopo aver riconosciuto la prevalenza del “non lavorato”, avrebbe ritenuto la circostanza non sufficiente a ritenere applicabile lo studio invocato dalla contribuente. Inoltre il convincimento raggiunto sarebbe stato meramente probabilistico e carente di qualsiasi iter logico-argomentativo. Anche con riguardo alla parte concernente il richiamo al conto economico, vi sarebbe una palese contraddizione fra l’assunto relativo agli acquisti (poi verosimilmente assoggettati ad interventi di manipolazione) e l’opinione precedente circa la prevalenza del non lavorato.

Ha proposto tempestivo controricorso l’Agenzia intimata, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

Va premesso che, trattandosi di sentenza soggetta, ratione temporis, al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nella specie è configurabile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tutti i punti contestati nel motivo sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della CTR, sicchè la doglianza è da ritenere inammissibile sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

La ricorrente, invece, vorrebbe censurare nei termini suddetti un vero e proprio vizio di contraddittoria motivazione, ipotizzando erroneamente la sopravvivenza della figura del vizio di motivazione attraverso la semplice contestazione della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), il che non trova alcun supporto nelle argomentazioni della citata sentenza delle Sezioni Unite (Sez. 6 – 3, n. 13928 del 06/07/2015).

In ogni caso, come premesso ed al di là delle espressioni utilizzate al condizionale, la CTR ha ampiamente e convincentemente giustificato la conclusione che la quota maggioritaria dei ricavi non riguardasse la mera commercializzazione dei prodotti a sua volta acquistati dalla ditta Scarrone (e quindi la conseguente correttezza dello studio di settore applicato in concreto), valorizzando la sostanziale coincidenza delle dimensioni dell’azienda con quelle indicate nello studio nonchè l’ampiezza dello spazio per la lavorazione rispetto a quello, assai ridotto, per esposizione e vendita. Inoltre, la decisione impugnata fa rilevare che il conto economico indica “come assolutamente preponderanti” le vendite di tavole, travi, smussi (Euro 487.458,00), legno tartaruga (Euro 29.558) ed altri manufatti (Euro 559.957,00), a fronte dell’insieme di tutte le altre tipologie di vendita pari ad Euro 310.916,00.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite vanno compensate alla luce della giurisprudenza oscillante all’epoca della proposizione del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA