Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23199 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/10/2020), n.23199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14580/12 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

Contro

INTERAUTO S.R.L., in persona dei liquidatori p.t., rappresentata e

pesa in forza di procura speciale rilasciata a margine del

controricorso dall’Avv. Pier Francesco Nuzzi ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Yser n. 8.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/9/2012 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 9 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

a Interauto s.r.l. ha impugnato con separati ricorsi gli avvisi di accertamento: n. (OMISSIS) per l’anno 2002 afferente ad Iva per Euro 36.665,00 e sanzioni per Euro 45.831,25; n. (OMISSIS) per l’anno 2003 afferente ad Iva per Euro 35.725,00 e sanzioni per Euro 68.746,88; n. (OMISSIS) per l’anno 2004 afferente ad Iva per Euro 113.704,00 e sanzioni per Euro 213.195,00; n. (OMISSIS) per l’anno 2005 afferente ad Iva per Euro 18.916,00 e sanzioni per Euro 213.195,00. La rettifica faceva seguito agli accertamenti della Guardia di Finanza che avevano fatto emergere l’esistenza di operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, in quanto intercorsi con soggetti fittizi o c.d. “cartiera”;

la Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con sentenza n. 145/01/2010, depositata il 18 giugno 2010, previa riunione dei ricorsi, ha respinto le domande;

– la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello, ritenendo che l’Ufficio, su cui incombeva il relativo onere, non avesse fornito una prova adeguata del fatto che i fornitori nazionali fossero cartiere o ditte inesistenti, nè del coinvolgimento della società contribuente – che nulla sapeva e nulla poteva sapere della eventuale frode messa in atto dalle ditte nazionali – e d vantaggio che avrebbe tratto dalle operazioni ritenute fraudolente;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

– la Interauto s.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parte ricorrente, dopo aver richiamato testualmente le risultanze della verifica della Guardia di Finanza che hanno indotto l’amministrazione a considerare soggettivamente inesistenti le operazioni di fornitura intercorse con le società coinvolte nell’accertamento (processo verbale di contestazione del 12 giugno 2006), ha denunciato l’erroneità della pronuncia della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avesse provato sufficientemente gii elementi rilevanti della pretesa impositiva (tra cui la natura di cartiere delle società intermediarie, la provenienza delle autovetture direttamente dall’estero, i fornitori esteri, il vantaggio derivante dalle operazioni ritenute fraudolente), mentre 1a decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Ufficio, sarebbe stata basata esclusivamente su presunzioni e non su prove certe;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. A tal fine, nel ricorso vengono riprodotte alcune parti delle difese proposte in appello dall’Agenzia con riferimento alle società ritenute mere cartiere e alle circostanze di fatto da cui poter desumere la loro natura fittizia. La Commissione tributaria regionale avrebbe del tutto trascurato di prendere in considerazione le numerose circostanze rilevate in sede di indagini della polizia giudiziaria e ribadite dall’Agenzia nel corso del giudizio (le società apparenti fornitrici sono risultate essere: prive di struttura aziendale idonea allo svolgimento delle attività di impresa; prive di beni strumentali; inadempienti agli obblighi contabili; inadempienti all’obbligo di versamento delle imposte);

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, dell’art. 2729 c.c., nonchè dei principi indicati nelle sentenze della Corte di giustizia 12 gennaio 2006 (in cause C-354/03, 355/03 e 484/03) e 6 luglio 2006 (in cause C439/04 e 440/04) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale, pur a fronte della prospettazione di una frode comunitaria, ha escluso che fosse stato provato che la contribuente ne fosse stata a conoscenza o fosse stata in grado di conoscerla, nè che vi avesse partecipato, evidenziando la presenza di elementi soltanto formali da cui sarebbe stata dedotta l’estraneità ai fatti (le società risultate cartiere erano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e operanti nel settore auto da diversi anni; consegnavano le auto emettendo regolari fatture; Interauto non poteva conoscere l’idoneità o meno della struttura aziendale delle fornitrici non essendosi mai recata personalmente presso di esse e avendo (Ndr: Testo originale non comprensibile) rapporti commerciali sporadici e superficiali). Parte ricorrente, sul punto, contesta che il giudice tributario abbia ritenuto sufficiente, al fine di adempiere all’onere di diligenza incombente all’operatore economico, il fatto di attenersi alla regolarità formale delle società intermediarie, considerando come valida “esimente” dal dovere di diligenza il fatto che la contribuente non si fosse mai recata presso le sue fornitrici. Al contrario, si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, la diligenza imposta all’operatore economico si estende alla globalità degli effetti e delle conseguenze giuridiche che, anche sul piano fiscale, derivano dalla operazione che va a porre in essere;

– con il quarto motivo di ricorso si prospetta, in subordine, sempre in relazione alla buona fede, una motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). L’amministrazione, sul punto, deduce che la decisione impugnata si fonda sull’assunto che la Interauto nulla sapesse e nulla potesse sapere della eventuale frode messa in atto dalle ditte nazionali, conclusione che sarebbe esclusivamente fondata sulla ritenuta regolarità dei documenti contabili e sul fatto che la contribuente asserisce di non essersi mai recata “personalmente” presso le sue fornitrici. Al contrario, si denuncia la mancata considerazione dei fatti sui quali si fonda l’accertamento, richiamando nel testo del motivo quanto specificato in sede di appello in ordine alla natura fittizia dei soggetti coinvolti nella frode;

– i motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d’Iva, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (Cass. 18 maggio 2018, n. 12258; Cass. 9 settembre 2016, n. 17818; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25778);

– ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 20 aprile 2018, n. 9851);

– nel caso concreto, la pronuncia impugnata ha trascurato di valutare le numerose e specifiche circostanze di fatto, addotte dall’Agenzia delle entrate a sostegno della natura fittizia delle società fornitrici della contribuente e specificamente riprodotte nell’ambito dei motivi di ricorso (si evidenzia, in particolare, che: A) la I.C. Auto di I.C. era risultata priva di qualsivoglia struttura aziendale idonea per lo svolgimento dell’attività di commercio di auto. La Guardia di finanza aveva riscontrato che, a fronte di documentazione contabile riguardante gli anni 2003, 2004 e 2005, le scritture contabili, erano risultate annotate solo fino al 31 dicembre 2002. Il titolare era stato segnalato dalla Direzione regionale delle entrate della Campania per il proprio coinvolgimento in un vasto meccanismo di frode all’Iva in ambito intracomunitario nel settore del commercio di auto di grossa cilindrata tra le regioni Liguria, Toscana, Veneto e Campania e per queste ragioni era stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Udine e dalla Procura di S. Maria Capua Vetere. L’esame della fatturazione in acquisto aveva portato alla individuazione di alcuni fornitori che, dai dati reperiti nelle banche dati della A.T., nonchè da altri riscontri effettuati, erano da considerare coinvolti in attività di frode all’Iva in qualità d’interposti fittizzi nella rivendita sul territorio nazionale di autovetture precedentemente acquistate da fornitori Europei. La ditta risultava aver acquistato presso tali fornitori, nei periodi sottoposti a controllo, autovetture poi rivendute a clienti nazionali, compresa la Interauto s.r.l.; in relazione a tali transazioni risultavano, però, omessi i dovuti versamenti dell’Iva sia da parte degli stessi fornitori che da parte della società. B) la Auto Gallo di G.S. era stata sottoposta a verifica fiscale per le annualità 2003 e 2004, e nonostante la frammentaria e parziale documentazione amministrativo-contabile acquisita dai funzionari verificatori l’esito del controllo non aveva escluso la configurazione della ditta stessa nel ruolo di “filtro” svolto tra l’effettivo acquirente nazionale e il cedente comunitario, alla luce delle seguenti risultanze: assenza di qualsivoglia struttura aziendale idonea per lo svolgimento dell’attività di commercio auto presso la sede legale e di fatto; assenza di beni strumentali; plurime irregolarità sulla tenuta delle scritture contabili, risultate frammentarie ed insufficienti (mancanza del libro giornale, registri iva, libro degli inventari, ed altro); alle omesse dichiarazioni fiscali, (come già rilevato dai sottoscritti verbalizzanti) si associano gli omessi versamenti IVA. C) il titolare della ind.le POWER CAR di P.C. aveva dichiarato di essere un mero prestanome, circostanza poi accertata dai militari operanti; la ditta non aveva mai versato l’imposta a debito e aveva operato, tra l’altro, l’occultamento di parte delle scritture contabili; non aveva spazi destinati allo stoccaggio delle autovetture; per questi motivi era stata considerata responsabile, a seguito di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, del delitto ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8,per aver emesso fatture soggettivamente inesistenti nei confronti del cliente Autoregal S.r.l. con sede in Prato. Nel quadro delle indagini documentali era stato rilevato che i fronte delle cessioni di autovetture nei confronti della Interauto s., negli anni 2003 e 2004, erano state emesse fatture di vendita espressive di importi imponibili inferiori al costo di acquisto rilevabile dalle fatture emesse dal fornitore estero);

– in tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti 3 contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative a operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428);

– l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza e alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione (Cass. 20 aprile 2018, n. 9851);

– non è necessaria la prova del diretto coinvolgimento o della partecipazione all’evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass. 20 aprile 2018; n. 9851);

– nel caso di specie, il giudice d’appello, senza un’adeguata motivazione, ha escluso che la società contribuente fosse a conoscenza dell’eventuale frode messa in atto dai soggetti fornitori, mettendo in evidenza solo taluni aspetti emersi dalle risultanze istruttorie e trascurando del tutto le numerose circostanze da cui emergeva, al contrario – così come posto precedentemente in evidenza – la natura del tutto fittizia degli operatori economici con cui la contribuente aveva intrattenuto i “apporti oggetto di contestazione;

– avendo l’Amministrazione finanziaria fornito idonei elementi probatori della natura di “cartiera” di soggetti posti a monte della cessione – sulla base delle specifiche circostanze dedotte e riportate in ricorso – spettava alla società contribuente, che con gli operatori aveva intrattenuto rapporti commerciali, fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente fornite dalla ditta cedente;

– pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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