Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23199 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 122-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 3032/18 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.M., cittadino nigeriano (Edo State), ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Catania, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella di protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 22 ottobre 2018, il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione.

2. – Avverso questo provvedimento ricorre adesso R.M., svolgendo due motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio (solo costituendosi “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Il ricorrente censura il provvedimento: (i) col primo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”; (ii) col secondo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32”.

4. – Il primo motivo concerne il tema della protezione sussidiaria. “Erroneamente” – si rileva – “il giudice del merito ha ritenuto che la zona caratterizzata da pericolosità diffusa sia il Nord della Nigeria; in verità, lo stato di pericolosità è generale e investe l’intero territorio nigeriano”.

5. – Il motivo è inammissibile.

L’accertamento compiuto in proposito dal Tribunale di Catania è sorretto da fonte autorevole e aggiornata (EASO Country Focus Nigeria del giugno 2017). Nè il ricorso ingloba nel suo corpo fonti atte a smentire, o a mettere per un qualche verso in dubbio, l’attendibilità della medesima.

6.- Assume il secondo motivo che “il Tribunale di Catania non ha considerato la situazione di instabilità della Nigeria alla luce di quanto emerge dalle fonti ufficiali, pur riportate nel dettaglio, di per sè idonea a giustificare il riconoscimento della protezione quantomeno umanitaria”.

7. – Il motivo è inammissibile.

Il riconoscimento della protezione umanitaria ha comunque per presupposto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sussistenza di una situazione di vulnerabilità specifica alla persona del richiedente.

Come rileva il Tribunale, nel caso concreto “non ha allegato motivi di salute o personali tali da renderlo un soggetto vulnerabile”. Nè il ricorso per cassazione – è opportuno aggiungere pure – porta una qualche indicazione in proposito.

8. – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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