Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23199 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 08/11/2011), n.23199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Giuseppe de Camillis, 23, presso lo studio

dell’avv. Tonzani M., che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo

studio dell’avv. GERI G.C., nel giudizio di primo grado;

– intimata –

avverso la sentenza n. 368/10 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 9.3.2010;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott.

MANNA Felice;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato in cancelleria la seguente relazione:

“1. – I coniugi M.G. e G.G. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, B.V. ved.

F., per la convalida del sequestro giudiziario di un vano già adibito a locale caldaia, posto in un fabbricato sito in (OMISSIS), e per il merito, consistente nell’accertamento della natura condominiale di detta porzione immobiliare.

1.1. – B.V. nel costituirsi in giudizio resisteva alla pretesa degli attori, assumendosi proprietaria esclusiva del bene.

1.2. -Il Tribunale accoglieva la domanda, con sentenza pronunciata in assenza del fascicolo della parte convenuta.

1.3. – Quest’ultima decisione era ribaltata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 9.3.2010 rigettava la domanda ritenendo “utilizzabile” la documentazione che parte convenuta aveva ridepositato, trattandosi di documenti non nuovi, bensì pacificamente già prodotti nel giudizio di primo grado.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.G., formulando tre motivi d’impugnazione.

2.1. -La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

3. – In via pregiudiziale va rilevato che il ricorrente deduce che G.G. è deceduta nelle more del processo, ma non precisa se ricorre per cassazione anche in veste di erede di lei. Non di meno, deve ritenersi superflua la litisdenuntiatio di cui all’art. 332 c.p.c. nei confronti degli eredi – se diversi o ulteriori rispetto al ricorrente per le ragioni che seguono, e che inducono al rigetto dell’impugnazione.

4. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 339 c.p.c., in quanto, a suo avviso, la sentenza d’appello, considerando anche le eccezioni della convenuta che il giudice di primo grado non aveva esaminato mancando agli atti il fascicolo di detta parte, avrebbe deciso la controversia omettendo un grado di giudizio.

4.1. -Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

La violazione di norme processuali, quali, appunto, quelle indicate dal ricorrente, non configura il vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), ma semmai quello di nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), il quale, a sua volta (e al pari della violazione di norme di carattere sostanziale), non discende in automatico dalla violazione stessa, bensì dal vulnus in concreto arrecato alla difesa e al contraddittorio della parte ricorrente, la quale, pertanto, ha l’onere di esplicitare l’utilità giuridica ritraibile dal rimuovere il vizio denunciato.

Ed infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (v. Cass. nn. 4340/10, 4435/08, 2948/06, 13662/04, 1543/04, 5837/97).

4.1.1. – Nello specifico, parte ricorrente non chiarisce qual pregiudizio avrebbe ricevuto nell’esercizio della propria attività difensiva dalla supposta (e peraltro manifestamente infondata, sotto più profili) violazione delle norme sopraindicate.

5. – Con il secondo motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto (rectius, fatto controverso e) decisivo della controversia, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d’appello si sarebbe pronunciato su di una fattispecie diversa da quella prospettata, ossia sull’acquisto di un appartamento della villa fatto dal M. nel 1982, con annessi diritti, mentre avrebbe dovuto decidere sulla “validità dei diritti comuni condominiali” spettanti alla dante causa di quest’ultimo.

5.1. – Il motivo – in cui sono commisti vizi tra loro non compatibili – è manifestamente infondato, perchè non individua chiaramente il fatto;

controverso e la parte della sentenza che ad esso avrebbe riservato insufficiente o illogica motivazione, nè illustra la decisività del fatto medesimo, nè precisa, infine, in cosa consista l’asserita extrapetizione.

6. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il giudice d’appello rigettato il primo e il secondo motivo di gravame, per cui le spese avrebbero dovuto essere compensate.

6.1. – Anche tale motivo è manifestamente infondato, atteso che il regolamento delle spese di giudizio dipende dall’esito complessivo della lite (giurisprudenza costante: v. tra le ultime, Cass. nn. 18837/10 e 15483/08), e non dal numero dei motivi d’appello accolti.

7. – Per tutto quanto sopra considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Rileva pregiudizialmente il Collegio che dallo stesso ricorso si ricava (come del resto indicato nella relazione) che G. G., attrice insieme con il coniuge M.G., è “successivamente deceduta”, ma non è dato di sapere, essendo mancata la dichiarazione o la notificazione da parte del procuratore, se ciò sia avvenuto nella fase attiva del giudizio di primo grado; e che il giudizio d’appello (i cui atti sono esaminabili in sede di legittimità limitatamente ai fatti processuali) si è svolto senza la partecipazione della stessa G. o dei suoi eredi, poichè nulla agli atti autorizza l’ipotesi che unico suo erede sia il coniuge, nei cui soli confronti fu notificata la citazione in appello.

Ciò posto, deve innanzi tutto richiamarsi l’orientamento espresso da questa S.C. a partire da S.U. n. 15783/05, secondo cui qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non sia dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato.

In particolare, nel caso di morte di una delle parti, tale legittimazione attiva e passiva si trasferisce agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicchè in fase d’appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi; in mancanza, il procedimento d’appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v. Cass. n. 23765/08).

Applicato alla fattispecie, tale principio comporta che l’atto introduttivo del giudizio d’appello avrebbe dovuto essere notificato anche agli eredi della G., e che l’omissione di tale attività determina la nullità del giudizio d’appello e della sentenza che l’ha definito.

3 – Conclusivamente, deve essere dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado e cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio d’appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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