Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23198 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 23/10/2020), n.23198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 21309-2015 R.G. proposto da:

M.A. rappresentato e difeso dall’avv.to Tommaso Maglione

con domicilio eletto presso lo studio Liccardo, Landolfi &

Assciati in Roma via Ovidio n. 20.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.

12.

– intimata –

Equitalia Sud spa (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 566/29/15 depositata il 22.01.2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello;

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 566/29/15 depositata il 22 Gennaio 2015.

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) mai notificatagli da Equitalia Sud s.p.a., ma della quale il ricorrente afferma d’essere venuto a conoscenza soltanto per effetto della notifica di un preavviso di fermo amministrativo. Il M. aveva impugnato tale ultimo atto, deducendo che la mancata notifica della cartella era ingiustificabile in quanto egli era stato sempre stato residente allo stesso indirizzo, come comprovato dalla notifica di altri atti.

La CTR di Caserta respingeva il ricorso ed anche il successivo appello aveva lo stesso esito.

Il contribuente ravvisava nella motivazione della sentenza d’appello un errore di fatto, per cui proponeva alla stessa CTR un ricorso per revocazione che l’adita Commissione rigettava, con la sentenza impugnata con il ricorso in esame, basato su due motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ha resistito Equitalia Sud s.p.a., che ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La sentenza impugnata ha affermato che la cartella di pagamento, di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica, era già stata oggetto di esame, nel corso del giudizio conclusosi con la decisione revocanda. Il giudice della revocazione assume che, sul punto, la Commissione regionale avesse deciso, riferendosi al c.d. “documento n. 2”.

Il giudice della revocazione ha, quindi, escluso la sussistenza del presupposto legittimante il ricorso revocatorio, per essere stato il documento già oggetto di valutazione e già esaminato e valutato, per risolvere il contrasto, in senso opposto a quello propugnato dal riocrrente.

Ora, come questa Corte ha più volte affermato “L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5 -, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019)

Nel caso in esame, dall’esame della sentenza impugnata, si assume che il giudice di merito avesse effettuato una valutazione, di un documento presente in quel grado, identificato con il n. 2 (avviso di avvenuta notifica), ritenendolo riferito alla cartella esattoriale (di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica), considerandolo idoneo a provare che essa fosse stata ritualmente notificata, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente.

Il M., nel contestare quella decisione, relativa ad un punto controverso, ha eccepito non una errata percezione, ma una errata valutazione delle risultanze processuali e nessuna violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è desumibile dalla impugnata sentenza del giudice della revocazione.

Il ricorrente sostiene, invece, che il giudice d’appello avesse, per errore nell’esaminare il documento n. 2, ritenuto provata una circostanza (la notifica) che anzi lo stesso documento escludeva, afferendo a cartella diversa.

E’ però da rilevare che lo stesso contribuente non ha trasfuso nel corpo del ricorso in esame, in base al principio di autosufficienza, il testo dell’atto d’appello e dell’indice delle copie degli atti da lui prodotti in quella fase, al fine di consentire a questo Collegio, dall’esame del solo ricorso, di verificare che, anche in quella fase e poi al giudice della revocazione, avesse allegato i medesimi due “avvisi” ora acclusi al ricorso per cassazione.

In questa sede, il ricorrente ha precisato che il “documento n. 2”, cui intendeva riferirsi, corrisponde(rebbe) a quello, in atti, datato 17/03/2008, correlato alla cartella n. (OMISSIS), quindi non riferibile alla cartella di pagamento in questione, n. (OMISSIS), come, invece, avrebbe ritenuto il giudice regionale, incorrendo in una svista.

La circostanza che quest’ultimo sia incorso in equivoco non è però verificabile, dal momento che non è provata l’identità tra le copie dei due documenti, indicati con lo stesso numero: quello allegato al presente giudizio e quello già prodotto in appello e dal giudice ritenuto, nel contrasto sul punto, idoneo a provare l’avvenuta notifica, che la parte negava.

Il primo motivo, riferito alla violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non risulta, dunque, ammissibile, giacchè esigeva che il ricorrente avesse reso, appunto, verificabile la suddetta circostanza. Il riscontro non risulta possibile per l’evidente deficit di autosufficienza del ricorso ed è quindi inammissibile.

Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta poi “omessa valutazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la identificazione dell’atto impugnato e della sua diversità rispetto a quello contenuto nel documento n. 2”.

Orbene, la motivazione della sentenza, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, è basata proprio sulla circostanza che il giudice d’appello, come detto, si fosse pronunciato sul “documento n. 2”, ritenendolo riferito alla cartella di pagamento contestata e idoneo a provarne la notifica.

Con ciò, la motivazione rispondeva proprio al profilo che il ricorrente ritiene omesso, in quanto, implicitamente, afferma che il giudice regionale avesse, sciogliendo il contrasto, verificato la correlazione tra la cartella impugnata e il “documento n. 2”. Escludendo in tal modo che il ricorso per revocazione avesse dedotto un errore di fatto, ma che contenesse, piuttosto, una censura di errata valutazione delle risultanze processuali del giudizio d’appello.

La motivazione era, dunque, in sè esaustiva, in quanto escludeva in radice che sussistessero le condizioni per una domanda revocatoria e quindi, implicitamente, escludeva la possibilità di ogni ulteriore indagine, in fase rescissoria.

Il motivo riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è, quindi, infondato.

Il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese. Ricorrono i presupposti per il disporre il versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte attrice alla rifusione in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese di lite,che liquida in complessivi Euro 4.200,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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