Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23198 del 20/08/2021
Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 20/08/2021), n.23198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11666/2019 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino n. 7, presso
lo studio dell’avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Maurizio Veglio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- G.P., originario della terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Foggia di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.
Con decreto emesso in data 13 marzo 2019, il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso.
2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che i “motivi di opposizione, in uno al narrato del ricorrente, non forniscono elementi seri e convincenti, dai quali possa evincersi la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione delle misure di protezione gradatamente invocate dalla difesa del ricorrente”.
Ha aggiunto, altresì, che “nel Paese di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), pur rilevandosi talune criticità sotto il profilo della sicurezza, come evidenziato da sicure fonti internazionali, non si registra uno stato di guerra conclamato e neanche un conflitto generalizzato che comporti pericolo per la popolazione”.
Con riferimento al tema della protezione umanitaria, ha poi osservato che l'”istante non ha allegato alcun elemento per potere inferire la sua vulnerabilità per violazione di diritti umani”.
3.- Avverso questo provvedimento G.P. ricorre per cassazione, articolando due motivi.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Bari, “per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza e/o del procedimento omessa valutazione della domanda di protezione internazionale e motivazione apparente”.
Riferito alla materia della protezione internazionale, il motivo assume, in specie, che il decreto del Tribunale appare connotato da una motivazione meramente apparente: che risulta priva, tra le altre cose, “di qualunque riferimento ai dettagli della narrazione fornita dal signor G., alle informazioni pubblicamente disponibili consultate ai fini della valutazione della credibilità dello stesso e alle circostanze allegate da parte ricorrente”.
5.- Il secondo motivo di ricorso rileva la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I.
Con riguardo al tema della protezione umanitaria, il motivo riscontra che il giudice di Bari non ha esaminato la situazione personale del richiedente, neanche prendendo in considerazione il percorso professionale e sociale di questi; come pure ha del tutto trascurato si aggiunge – di comparare, sempre in relazione alla specifica posizione del richiedente, i “contesti di vita nel godimento dei diritti civili” rispettivamente presenti nel Paese di provenienza e in quello di destino.
6.- Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel respingere la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il decreto del Tribunale barese si è limitato, in effetti, a riflettere una mera opinione personale.
La decisione non ha dato in alcun modo conto delle ragioni per cui i motivi di opposizioni presentati dal richiedente non conterrebbero come pure ha dichiarato – “elementi seri e convincenti”. Tanto meno ha indicato il motivo sulla base del quale ha affermato che il “narrato del ricorrente” era destinato a rimanere estraneo all’area dei presupposti dettati per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ugualmente sprovvista di motivazione è restata, d’altra parte, l’ulteriore affermazione che attualmente non ricorre nel (OMISSIS) una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), posto che non sono state nemmeno richiamate, in proposito, fonti di informazione di alcun genere.
7.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo motivo.
8.- In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, il decreto cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021