Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23198 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26152-2018 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso il decreto n. 992/18 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.B., cittadino nigeriano (Edo State), ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Roma, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella di protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 7 agosto 2018, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione.

2. – Avverso questo provvedimento ricorre adesso I.B., svolgendo tre motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Il ricorrente censura il provvedimento: (i) col primo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 4 e art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”; (ii) col secondo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8; (iii) col terzo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6).

4. – Col primo motivo, il ricorrente assume, in specie, di avere “fornito sia alla Commissione territoriale che al Tribunale informazioni dettagliate, congrue e in linea con quanto avviene nel Paese di provenienza, nonchè confermato dai rapporti internazionali”.

“Pertanto” – così si dichiara -, “la motivazione fornita dal Tribunale appare meramente tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento”.

5. – Il motivo è inammissibile.

Lo stesso trascura in toto l’ampia e dettagliata motivazione svolta dal giudice di merito sulla genericità e scarsa attendibilità del racconto del ricorrente (exempli gratia: “il ricorrente non è stato in grado nemmeno di indicare la data in cui sarebbe avvenuto quel fatto gravissimo che aveva avuto, a dire del ricorrente, un epilogo tragico per il padre”; “appare illogico” che il ricorrente “sia fuggito ad Abuja, senza preoccuparsi di portare con sè la moglie e i due figli e senza cercare di avere in seguito loro notizie”; “non si comprende perchè gli oppositori politici del padre lo starebbero ancora cercando”, posto che non aveva “svolto direttamente attività politica… e tenuto conto del tempo trascorso”).

6. – Col secondo motivo, il ricorrente afferma che “il giudice, in composizione collegiale, sostiene che nella zona di provenienza del ricorrente non ci sarebbe violenza generalizzata, ma ciò non corrisponde al vero, in quanto la zona è di contro interessata da numerose problematiche”.

7. – Il motivo è inammissibile.

Lo stesso tralascia completamente di prendere in considerazione le numerose fonti che il decreto romano pone a base della sua valutazione di insussistenza, nella regione dell’Edo State in particolare, di situazioni di violenza indiscriminata e/o di conflitto armato (tra cui, “rapporto 2016-2017 di Amnesty International; rapporto 2017 Umani Rights Watch e da ultimo aggiornamento EASO giugno 2017”).

8. – Col terzo motivo, il ricorrente assume che il Tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione umanitaria “senza operare alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legate sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo Paese di origine”.

9. – Il motivo è inammissibile.

Lo stesso infatti omette di prendere in considerazione la circostanza – ben evidenziata dal decreto impugnato – che “non risultano allegati, nè comprovati, seri motivi di carattere umanitari o che possano consentire di valorizzare l’emergenza di fattori di particolare vulnerabilità”.

Del resto, neppure in sede di ricorso per cassazione il ricorrente ha fornito indicazioni sulle eventuali allegazioni nel giudizio di merito circa la sssistenza, nel caso concreto, di situazioni di vulnerabilità specificamente legate alla propria persona.

10. – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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