Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23198 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12144-2015 proposto da:

L.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato EMILIA PISELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ESTERINI;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMEN LOMBARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1333/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in data 14 ottobre 2014, ha accolto parzialmente l’appello proposto da L.R.C. avverso la sentenza del Tribunale di Catania – sez. distaccata di Acireale n. 611 del 2010, e per l’effetto ha condannato L.R.C. al pagamento della minor somma di Euro 9.345,82, oltre IVA al 20% sulla somma di Euro 28.545,82 ed interessi legali in favore di A.A..

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.R.C. srl sulla base di due motivi. Resiste con controricorso A.A..

3. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, che il Collegio condivide.

4. Il primo motivo di ricorso, che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento del corrispettivo dei lavori eseguiti da A., è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 e relativa Legge di Conversione n. 134 del 2012, che trova applicazione ratione temporis al presente ricorso, ha ridotto l’area del sindacato di legittimità sulla motivazione cosicchè risulta denunciabile, oltre alla carenza assoluta della motivazione, l’omesso esame di un fatto, decisivo e controverso, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre è preclusa ogni censura che involga l’insufficienza motivazionale (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

5. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle spese di giudizio nonchè ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), è in parte inammissibile e in parte infondato.

Con riferimento al vizio di motivazione valgono, nel senso della inammissibilità, le considerazioni esposte in precedenza. Non sussiste, invece, la denunciata ultrapetizione in quanto, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice d’appello è sempre tenuto a statuire in ordine alle spese del doppio grado (ex plurimis, Cass. 01/06/2016, n. 11423).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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