Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23197 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 20/08/2021), n.23197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36138/2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana n.

272, presso lo studio dell’avvocato Andrea Dini Modigliani, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Verrastro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 17299/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.F., cittadino (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Roma avverso la decisione della Commissione territoriale di questa città di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.

Il richiedente ha basato la propria richiesta sul fatto di essere stato perseguitato nel suo Paese di origine a causa della propria fede religiosa. La persecuzione si è tradotta nell’essere stato in due occasioni privato, insieme alla moglie, della libertà personale (perché stavano facendo proselitismo); nell’essere stato, in tali occasioni, picchiato e fatto oggetto di tortura con elettroshock; di essere stato licenziato dal lavoro; di avere subito danneggiamenti dell’abitazione familiare; di avere visto sequestrato il negozio aperto con la moglie dopo la perdita del lavoro.

Ha aggiunto che lui e la moglie erano poi riusciti, corrompendo un funzionario, a ottenere il rilascio del passaporto e, tramite visti turistici, a raggiungere l’Italia, dove si erano ben integrati, mantenendosi tramite lavori saltuari e svolgendo attività di volontariato, e potevano professare liberamente la regione scelta, anche frequentando una Chiesa protestante di (OMISSIS).

2.- Con decreto emesso in data 15 novembre 2018, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso.

3.- “Il ricorrente non può ritenersi credibile”, ha osservato la pronuncia: il “racconto, seppure estremamente dettagliato”, è “correlato da contraddittorietà e da particolari che ripetono in modo ridondante durante la descrizione dei diversi eventi”.

“Proprio il verbale di audizione della moglie del richiedente depositato in atti” – si è così precisato – “determina l’insorgere di perplessità. Difatti è impossibile credere che persone diverse, in contesti diversi, possano avere adottato gli stessi comportamenti, parole e modalità di tortura”.

“Ulteriore elemento di perplessità emerge dalla dichiarazione rilasciata dal richiedente durante l’ultima udienza, in merito alla documentazione medica attestante gli esiti cicatriziali derivanti dalle molteplici torture” che asserisce di avere subito. Il ricorrente ha ribadito che le sue ferite sono ormai guarite e di non avere alcun segno visibile sul corpo”. Tuttavia – ha annotato il giudice -, “se effettivamente praticata”, la tortura dell’elettroshock “dovrebbe da sola avere lasciato segni ben visibili”.

Numerose sono anche le contraddizioni – così si è proseguito – in cui “il ricorrente è incorso cercando di spiegare come è riuscito a ottenere un regolare passaporto”.

“Da ultimo, la vicenda narrata non può considerarsi vera” – ha dichiarato il Tribunale -, “non trovando il minimo riscontro all’interno delle fonti consultate. Esse documentano l’esistenza di tre categorie religiose in (OMISSIS)”: quelle ammesse; quelle tollerate; quelle vietate e fatte oggetto di “costante attività di persecuzione e repressione da parte delle autorità (OMISSIS)” (c.d. “(OMISSIS)”). “Le maggiori fonti accreditate non solo non danno notizia dell’inserimento della religione “(OMISSIS)”, professata dal ricorrente e dalla sua famiglia, nella lista delle “(OMISSIS)”, ma soprattutto non menzionano in alcun modo tale religione”. Nei fatti, “non si rinviene neanche la prova dell’esistenza della religione perseguitata, tanto che il richiedente fornisce il certificato di una religione affine alla sua”.

4.- Avverso questo provvedimento F.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in sette motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

5.- Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che vengono qui di seguito riportati.

Primo motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione alla ritenuta assenza di persecuzioni a carico di cristiani appartenenti a confessioni non riconosciute dalle autorità (OMISSIS), nonostante tale fatto fosse stato riconosciuto dalla controparte e provato da documenti depositati dal ricorrente mai oggetto di valutazione, fonte di una istruttoria sul punto integralmente assente”.

Secondo motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione alla valutazione operata in merito alle dichiarazioni rese dal ricorrente, nonché violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis (interpretati alla luce degli artt. 16 e 46 dir. 2013/32/UE, 47 carta diritti fondamentali UE e 2,3 e 13CEDU) in riferimento all’omessa richiesta di chiarimenti in sede di interrogatorio in merito all’unico elemento di incoerenza intrinseca rilevato” (la “ridondanza” delle dichiarazioni della moglie).

Terzo motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, in relazione ai documenti depositati dal ricorrente in merito al proprio vissuto” (certificazione psichiatrica e due relazioni dei responsabili della (OMISSIS) sita a (OMISSIS)).

Quarto motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per omessa valutazione dei documenti depositati dal ricorrente in merito al rilascio del passaporto e all’espatrio in via legale e mancato approfondimento istruttorio sul tema”.

Quinto motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione alla necessaria presenza di esiti cicatriziali quale conseguenza dell’impiego di armi ad impulsi elettrici”.

Sesto motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 738 c.p.c., nonché artt. 3 e 13 CEDU, per omessa assunzione della prova testimoniale ovvero di informazioni come richiesto in sede di impugnazione”.

Settimo motivo: “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, art. 19 T.U.I., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del principio di non refoulement di cui all’art. 3 CEDU, per omessa valutazione dell’incontestata professione di fede del ricorrente alla luce delle torture e dei trattamenti inumani e degradanti posto in essere in Cona al fine di reprimere la libertà di credo”.

7.- I motivi di ricorso formulati dal ricorrente si fermano tutti sulla valutazione di (non) credibilità, che è stata effettuata dalla decisione del Tribunale romano.

Il primo motivo, in particolare, attiene alla distinzione tra chiese ammesse, chiese tollerate e chiese vietate, che è stata valorizzata dal Tribunale, e contesta l’assunto che solo i fedeli di queste ultime sono fatti oggetto di persecuzione in (OMISSIS). Anche le chiese c.d. tollerate (ovvero “domestiche”) nei fatti lo sono o comunque possono esserlo in date regioni del territorio, posto che, per questo riguardo, la (OMISSIS) presenta un “contesto tutt’altro che uniforme”, prima di tutto in ragione dell’enorme dimensione del Paese. La provincia di (OMISSIS), da cui proviene il richiedente, si segnala proprio per l’oggettiva intolleranza nei confronti delle chiese domestiche. D’altra parte – si aggiunge -, il Tribunale nemmeno segnala le fonti da cui ritrae il proprio convincimento.

Gli altri motivi di ricorso contestano, dal canto loro, le parti della motivazione che fanno riferimento ai cosiddetti elementi “intrinseci” su cui svolge la valutazione di (non) credibilità del racconto esposto dal richiedente.

Per contestare la sussistenza di profili di incoerenze e di inverosimiglianza, nonché l’effettiva significatività dei medesimi nel contesto complessivo della fattispecie concreta. Per rilevare, altresì, che il Tribunale ha del tutto trascurato di prendere in considerazione e analizzare più e importanti documenti prodotti dal ricorrente. Per osservare, ancora, che il Tribunale ha violato pure la regola del dovere di cooperazione istruttoria; e che ha persino trascurato di esaminare i verbali dell’audizione resa dal richiedente avanti alla Commissione territoriale, in sé stessi idonei a dipanare le perplessità e dubbi mostrati al riguardo dal Tribunale (così, ad esempio, sul tema del passaporto: “in (OMISSIS) la polizia che si occupa delle frontiere e quella che si occupa dei cristiani appartengono a due dipartimenti diversi…; prima di fare domanda di passaporto abbiamo chiesto a un amico di verificare se presso la polizia (di frontiera) vi fosse del materiale che ci riguardava ..”).

8.- Il primo motivo di ricorso è fondato e merita quindi di essere accolto.

9.- Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le professioni di fede (più ampiamente, le convinzioni di ordine religioso, teiste e ateiste) integrano gli estremi di “una situazione oggettiva” di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento della protezione internazionale (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 1, lett. b. e art. 2 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2).

Ne segue, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito atti persecutori in ragione della propria fede, è tenuto a verificare prima di ogni altra cosa la credibilità della vicenda persecutoria narrata, come pure l’esposizione a un trattamento inumano e/o degradante D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b: in relazione alla quale vicenda si manifesta punto in sé “non assorbente” – si è precisato – quello dell'”accertamento della condizione soggettiva” di cui alla convinzione religiosa (per l’enunciazione del punto in generale, cfr. Cass., 21 aprile 2021, n. 10522; per la sua applicazione nella materia della persecuzione per motivi religiosi, v. poi Cass., 26 febbraio 2020, n. 5225; Cass., 16 luglio 2020, n. 15219; Cass., 8 novembre 2019, n. 28964).

Questa prospettiva implica, tra l’altro, che la verifica della sussistenza della c.d. condizione intrinseca (o soggettiva) di credibilità dev’essere effettuata con riferimento alla – e nel contesto della – ravvisata sussistenza della condizione estrinseca. Così, per fermare un esempio, la sussistenza di racconti identici, pienamente sovrapponibili, se può apparire circostanza singolare, o lasciare perplessi, ove sia considerata in sé stessa ovvero in astratto, ben diversamente può essere apprezzata, quando sia collocata nel ravvisato contesto di una situazione di persecuzione che tenda ad assumere tratti di serialità e replica (com’e’ per quella religiosa, la persecuzione tendendo appunto a spalmarsi contro tutti gli adepti che sono presenti in una data zona territoriale).

10.- Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale romano non ha verificato in modo adeguato il punto appena sopra individuato, come dunque inerente all’eventuale sussistenza di una persecuzione religiosa nei confronti della convinzione di fede manifestata dal richiedente.

Lungi dall’indagare, come per contro gli imponeva il dovere di cooperazione istruttoria vigente nella materia della protezione internazionale, il trattamento delle religioni c.d. domestiche da parte delle autorità centrale e provinciali (nella specie, provincia di (OMISSIS)) (OMISSIS), l’impugnato provvedimento non ha neppure richiamato in motivazione le fonti che potrebbero stare a supporto della decisione che ha assunto.

11.- L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento dei restanti sei motivi di ricorso.

12.- In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, il decreto cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti sei motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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