Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23197 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24641-2018 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMILIANO VIVENZIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO-MONZA;

– intimato –

avverso il decreto n. 47031/17 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.B., cittadino pakistano, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Milano, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella di protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 6 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione.

2. – Avverso questo provvedimento ricorre adesso A.B., svolgendo due motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Il ricorrente censura il provvedimento: (i) col primo motivo, per “violazione ex art. 60 c.p.c., n. 3; errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. b), c) ed e) – motivazione apparente”; (ii) col secondo motivo, per “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3; falsa applicazione del D.Lgs, n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’errata valutazione del principio di vulnerabilità”.

4. – Il primo motivo assume, in particolare, che il Tribunale di Milano ha fondato la valutazione negativa della formulata richiesta sulla inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, senza in alcun modo valutare l’idoneità degli sforzi fatti per dimostrare quanto dallo stesso affermato.

5. – Il motivo non può essere accolto.

In realtà, il decreto impugnato non si è limitato a compiere una valutazione di “inattendibilità delle ragioni che avrebbero costretto il ricorrente a lasciare il Pakistan”. Ha anche esaminato la situazione sociale e politica di tale Paese, giungendo alla conclusione – sulla base di report attendibili e aggiornati (Viaggiaresicuri del Ministero degli Affari Esteri, come aggiornato alla data del 21 giugno 2018) – di escludere la sussistenza di una situazione di conflitto interno o comunque di violenza indiscriminata.

6. – Col secondo motivo, il ricorrente contesta la soluzione negativa adottata dal Tribunale in punto di protezione umanitaria. La decisione del Tribunale – così si assume – viola la norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè finisce per “equiparare la possibile applicazione della tutela umanitaria ai soli canoni previsti per le tutele primarie, escludendo la prima per effetto di una valutazione effettuata in relazione alle seconde”.

7. – Il motivo non può essere accolto.

In realtà, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha indicato la presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità inerenti alla sua persona e che, altresì, il livello di integrazione del ricorrente in Italia “non risulta avere raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale e indipendenza economica”. Del resto, lo stesso contenuto del ricorso non fa cenno di peculiari situazioni di vulnerabilità che risultino specifiche al ricorrente.

8. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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