Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23197 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 15/11/2016), n.23197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Umana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10544/2013 proposto da:

C.M., (OMISSIS), in proprio e quale procuratore della

sig.ra G.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. SAVOIA

72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO PALMA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, società cessionaria di

UNICREDIT BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA

BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA ERROI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/4/2012 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sigg. C.M., in proprio e nella qualità di procuratore della procuratore della sig. G.M.G., in relazione alla pronunzia Trib. Lecce 29/5/2006 di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della società Unicredit s.p.a. di cancellazione o riduzione dell’ipoteca iscritta su beni di loro proprietà a tutela del credito portato dal Decreto Ingiuntivo n. 1368 del 1988 e di risarcimento dei danni subiti per le “ripercussioni delle iniziative delle banche sull’attività lavorativa e sulla salute”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C., in proprio e nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Unicredit s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2 e il 5 motivo i ricorrenti denunziano “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 115 c.p.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “ricorso ex art. 700 c.p.c.”, all’atto di citazione per revocazione di decreto ingiuntivo, all’inizio del rapporto di conto corrente, alla “pag. 8 del… ricorso cautelare, alla “pag. 8 del F.U.C., al “reclamo in data 1601-2003”, alla “citazione in riassunzione datata 23-09-2009”, alle “pagg. 275 e segg. del F.U.C., all’ordinanza collegiale che aveva disposto la riduzione dell’ipoteca, al “doc. 7 attestante i danni subiti”, alle “pagg. dalla 293 alla 487 del F.U.C., alla sentenza del giudice di 1^ cure, a “tutta la documentazione che provava il credito del C. nei confronti della banca”, al “doc. 2, chiamato “ricorso per decreto ingiuntivo”, all’estratto conto autentico per Notar D. al (OMISSIS)”, alla “consulenza del Dr. D.T.”, alle “prove del suo credito, alle “prove dei danni”, al documento Doc. 5 allegato alla domanda cautelare iniziale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito (nel caso, il contratto di apertura di credito in c/c del (OMISSIS), il pignoramento, la documentazione attestante la reale rappresentazione della posizione del C. (creditoria e non già debitoria), il ricorso introduttivo, 7 dell’atto di citazione in riassunzione).

E’ al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità.

La violata disposizione è infatti volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività compilativa di richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c., là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 16.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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